«La vincolatività dei “Criteri tecnici” individuati da Ispra ai sensi dell’articolo 48 della legge 221 del 2015 non si dispiega – direttamente ed immediatamente – nei confronti degli operatori del settore» perchè, per essere efficaci nell’ordinamento, i criteri «dovranno essere recepiti mediante apposito Decreto ministeriale». Così il Ministero dell’Ambiente, rispondendo ad un’interrogazione presentata dal deputato Pd e membro della commissione Ambiente di Montecitorio Piergiorgio Carrescia, prova a fare un po’ di chiarezza sul tema dell’ammissibilità dei rifiuti in discarica, dopo le criticità generate dalla pubblicazione delle linee guida redatte dall’Istituto superiore per la protezione ambientale, ai sensi della legge “Green Economy”.
L’articolo 48 dell’ex collegato ambientale dava infatti mandato all’Ispra di individuare i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica non è necessario. La pubblicazione delle linee guida, adottate lo scorso 7 dicembre, aveva però creato confusione tra gli operatori di settore, visto che il documento non si limitava a definire i criteri tecnici per valutare l’ammissibilità in discarica dei rifiuti senza trattamento, ma indicava anche, per alcune tipologie di rifiuto, parametri e valori limite per stabilire l’ammissibilità o meno ai fini dello smaltimento anche a seguito di pre-trattamento. Criteri «non previsti – precisava l’interrogazione – dal decreto ministeriale 27 settembre 2010», quello che disciplina, appunto, l’ammissibilità dei rifiuti in discarica.
A complicare ulteriormente le cose ci si era messo il fatto che, stando a quanto riportato nelle scorse settimane da una serie di commentatori (anche autorevoli), le linee guida sarebbero state da considerarsi come immediatamente vincolanti per tutti i soggetti destinatari della disciplina sulle discariche in virtù della loro natura di strumenti di “soft law”, ovvero di atti non direttamente riferibili alle tradizionali fonti del diritto ma efficaci perchè adottati sulla base e nei limiti della delega del legislatore o dell’Esecutivo. Tesi che aveva indotto gli operatori di settore a considerare come efficace e vincolante il testo redatto da Ispra, con tutti i grattacapi operativi che ne sono derivati.
«Una delle principali difficoltà rilevate nell’applicazione delle linee guida – si leggeva infatti nell’interrogazione – è connessa all’individuazione del solo Irdp (Indice di respirazione dinamico potenziale) quale parametro per misurare la stabilità biologica di un rifiuto, in antitesi con quanto in precedenza stabilito da altri provvedimenti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare». L’Irdp, proseguiva Carrescia, è un parametro «per la cui ricerca non esistono metodiche consolidate», pertanto le linee guida dell’Ispra, «potrebbero avere pesanti ripercussioni sulla gestione delle discariche, con criticità tecnico-operative e rilevanti aggravi di costi che si ripercuotono per i rifiuti urbani, sulla Tari, e per i rifiuti speciali, sulle imprese produttrici, come già sta avvenendo per gli scarti di lavorazione del cuoio delle aziende calzaturiere delle Marche». La tesi dell’immediata vincolatività dei criteri Ispra sembra però essere stata sconfessata dal Ministero nella risposta data al deputato Carrescia.
Alle criticità sollevate nell’interrogazione, il Ministero lo scorso 30 marzo ha infatti risposto chiarendo che «i criteri tecnici definiti da Ispra riguardano – in base alla disposizione legislativa che i medesimi sono chiamati ad applicare – esclusivamente il conferimento di rifiuti senza trattamento preliminare» e che sarà cura del Ministero «predisporre una nuova versione del decreto di cui all’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003, che – tra l’altro – abbia modo di disciplinare, alla luce dei “Criteri tecnici” elaborati da Ispra, anche il conferimento in discarica di rifiuti non trattati. In quell’occasione – ha chiarito inoltre il dicastero – potrà peraltro essere valutata l’opportunità di predisporre una adeguata normativa transitoria al fine di consentire gli adeguamenti amministrativi e infrastrutturali che si rendessero necessari». Inoltre, per venire incontro alle difficoltà operative ravvisate dalle imprese di settore, il Ministero ha annunciato la prossima pubblicazione di una circolare esplicativa, «al fine di chiarire la natura giuridica dei “Criteri tecnici” di Ispra» e i loro rapporti con il decreto ministeriale 27 settembre 2010.
Una domanda: ad oggi (giugno 2019) la situazione è mutata in qualche modo? L’ultima modifica del DM 27/09/2010 risale al 2015 o mi sono perso qualcosa? Grazie in anticipo!