È stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Ambiente recante “Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”. Il regolamento, formalmente emanato in attuazione dell’art.1, comma 668, della legge 147 del 2013 (legge di stabilità), ha in realtà origini ben più “antiche”, visto che la sua adozione era prevista già dal dlgs 22 del 1997, il cosiddetto “decreto Ronchi”. Di fatto, insomma, l’adozione del regolamento è in ritardo di poco più di vent’anni.
Obiettivo del decreto pubblicato oggi è quello di fornire ai Comuni una serie di criteri omogenei funzionali sia alla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti da utenze singole o aggregate, consentendo alle amministrazioni di quantificarli in termini di peso o anche solo di volume, che alla messa a punto di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso. Lo scopo, insomma, è quello di attuare una vera e propria tariffa corrispettiva, il cui importo sia commisurato al servizio reso. Anche se, chiarisce il decreto, la misurazione dei rifiuti concorrerà a determinare la sola parte variabile della tariffa, mentre la quota fissa continuerà a rispondere ai criteri fissati nel dpr 158 del 1999. Presupposto fondamentale è naturalmente l’adozione di sistemi tecnologici, dal transponder RFID al codice a barre, che permettano di associare il contenitore, il sacco o il conferimento a un singolo utente o a un utente aggregato, registrare il numero dei conferimenti e misurare attraverso sistemi di pesatura diretta o indiretta le quantità conferite.
Già, ma come si misureranno i rifiuti prodotti da ogni utente? Stando all’articolo 6 la misurazione potrà essere “diretta”, se verrà quantificato il peso del conferimento, “indiretta”, se invece ne verrà misurato il volume sulla base dei contenitori utilizzati per la raccolta, e potrà avvenire alternativamente: a bordo dell’automezzo, tramite un dispositivo in dotazione all’operatore della raccolta, potrà essere integrata nel contenitore stesso o avvenire in un centro di raccolta comunale. Nei casi di registrazione indiretta, cioè basata sul volume, «la quantità di rifiuto per le frazioni di riferimento, prodotta dall’utenza (RIFut), può essere calcolata anche come sommatoria del prodotto del volume espresso in litri del contenitore conferito per lo svuotamento, o del sacco ritirato o del volume accessibile nel caso di contenitore con limitatore volumetrico, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico (Kpeso)» che dovrà essere stabilito dal Comune «per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto» in base «alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata».