Rifiuti organici, il Consiglio di Stato: legittime limitazioni territoriali all’affidamento

di Luigi Palumbo 14/04/2025

Il Consiglio di Stato riapre il dibattito sul mercato dei rifiuti organici avviati a recupero. Secondo i giudici è legittimo limitare l’affidamento su base territoriale nel rispetto del principio di prossimità. L’azienda ricorrente: “Pronunciamento conferma che prossimità non implica deroga alla concorrenza”


Il rispetto del principio di prossimità nel recupero dei rifiuti può tradursi in limitazioni territoriali al trattamento senza che questo leda la concorrenza sul mercato. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, con una sentenza emessa nell’ambito di una controversia tra un operatore privato e una società consortile, colpevole, secondo il privato ricorrente, di aver bandito una gara per l’affidamento del servizio di trattamento dei rifiuti organici limitando la partecipazione alle sole offerte che prevedessero il conferimento a impianti situati entro un massimo di 35 km dalla sede legale. In primo grado il ricorso dell’operatore privato, escluso dalla procedura di gara, era già stato respinto dal TAR Emilia-Romagna. La bocciatura è stata confermata anche dai giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato, che hanno respinto l’appello sulla base della lettura della normativa di riferimento.

Anche se per i rifiuti organici avviati a recupero la legge prevede la libera circolazione su tutto il territorio nazionale, scrivono i giudici, è lo stesso codice ambientale al comma 5 dell’articolo 181 “che impone alle stazioni appaltanti – chiarisce il Consiglio di Stato – di privilegiare ‘anche con strumenti economici, il principio di prossimità degli impianti di recupero'”. Principio che, si legge, “trova il suo fondamento in ragioni di tutela ambientale”, cosa “sufficiente ad escludere il dedotto profilo di illegittimità” delle clausole del bando di gara che limitavano la partecipazione ai soli soggetti economici che potessero assicurare il conferimento a impianti situati entro una precisa distanza dalla sede legale dell’azienda appaltante.

Una lettura che sembra far prevalere il principio di prossimità su quello di libera concorrenza, e che per questo è destinata a riaccendere il mai sopito dibattito sul disegno di mercato per il trattamento a recupero dei rifiuti organici, dopo la lunga querelle sul sistema dei cosiddetti ‘impianti minimi’ di ARERA. Anche in quel caso la vicenda si era conclusa con un pronunciamento dei giudici di Palazzo Spada, ma con un giudizio di segno quasi opposto, che in chiave pro concorrenziale aveva dichiarato illegittimo il meccanismo di tariffe e flussi regolati messo a punto da ARERA perché attribuiva alle Regioni il potere di operare una “sostanziale acquisizione al sistema pubblicistico di impianti operanti in regime di libera concorrenza”, di fatto “avocandosi un potere di direttiva attribuito allo Stato“. La sentenza del Consiglio di Stato sembra muoversi in direzione opposta anche rispetto a quanto chiarito in precedenza dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, che in una delibera dello scorso anno aveva rilevato come “sulla base dei più recenti approdi giurisprudenziali, il principio concorrenziale sembra prevalere rispetto al principio di prossimità ambientale“.

La nuova sentenza non rappresenta un ribaltamento dei precedenti pronunciamenti sul rapporto tra concorrenza e prossimità, precisa in una lettera alla nostra testata l’azienda ricorrente, secondo cui la motivazione dei giudici di Palazzo Spada “si basa sul presupposto (non condiviso dalla Scrivente) secondo il quale la specifica clausola del bando, interpretata nel senso fatto proprio dal Giudice, non avrebbe imposto la disponibilità di un impianto di trattamento nel circoscritto ambito territoriale indicato, essendo comunque possibile utilizzare un mero sito di primo ‘conferimento’, distinto dall’impianto ‘finale’ di ‘destinazione’ dei rifiuti, il quale ben poteva essere individuato senza limiti territoriali di sorta”. Pertanto, si legge nella nota fatta pervenire alla nostra redazione “nella logica della sentenza, nel caso specifico il principio di prossimità e quello di concorrenza sarebbero stati rispettati proprio perché la clausola in questione, per come strutturata, non avrebbe precluso la partecipazione degli operatori economici privi di un impianto di conferimento situato entro il limite territoriale fissato dagli atti di gara”. Il pronunciamento, rileva quindi l’azienda, “conferma che il principio di prossimità non implica alcuna deroga alla concorrenza”.

Articolo aggiornato il 29 aprile 2025 sulla base della nota ricevuta da Montello spa

1 Commento su "Rifiuti organici, il Consiglio di Stato: legittime limitazioni territoriali all’affidamento"

  1. Damiano ha detto:

    E’ possibile leggere gli estremi delle sentenze citate?

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