Come anticipato dalla nostra testata, il Ministero dell’Ambiente ha aggiornato il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale. Il termine ultimo per la presentazione dei dati sul 2024 slitta al 28 giugno
C’è tempo fino al prossimo 28 giugno per presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 2025. Come anticipato dalla nostra testata, anche quest’anno il Ministero dell’Ambiente ha aggiornato il format che imprese ed enti devono compilare per comunicare i dati sui rifiuti prodotti e gestiti nell’anno precedente. Il Dpcm di adozione del nuovo MUD per le dichiarazioni dei dati sul 2024, che sostituirà quello dello scorso anno, è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, mentre il modello è reso disponibile sul portale del Ministero dell’Ambiente. Come previsto dalla normativa di riferimento, i soggetti obbligati avranno 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta per ultimare la trasmissione delle comunicazioni. Le dichiarazioni andranno effettuate in via esclusivamente digitale attraverso i portali MUD Telematico e MUD Comuni gestiti dalle Camere di Commercio.
La struttura del nuovo modello, come anticipato da Ricicla.tv, non subirà variazioni radicali. Vengono aggiornate la scheda ‘materiali secondari’ (MAT) con l’aggiunta del campo ‘ammendante compostato con fanghi’ (acf), e le istruzioni di compilazione con l’aggiunta del codice ATECO 96.02.03, la modifica di una serie di refusi e l’allineamento delle modalità di calcolo degli addetti alla disciplina del RENTRi. Le modifiche principali riguardano però soprattutto gli adempimenti destinati ai Comuni, intervento reso necessario dall’aggiornamento biennale dei PEF disposto da ARERA nel corso del 2023 con riferimento al 2024 e 2025. In particolare, nel nuovo MUD viene aggiornata la parte costi, in linea con le nuove indicazioni del regolatore sul calcolo della copertura dei costi efficienti della differenziata, attraverso il nuovo coefficiente ‘Ηa‘ (eta), e sulla misurazione della qualità della raccolta con il macroindicatore ‘R1’.
“Ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, i produttori e utilizzatori di imballaggi devono coprire all’ottanta per cento i costi efficienti di raccolta differenziata – ha spiegato a Ricicla.tv Francesco Iacotucci di ANCI – la pubblicazione di questi dati consentirà quindi di avere un quadro ufficiale della copertura dei costi da raccolta differenziata da imballaggi allo stato attuale, in attesa della prossima formulazione della copertura nell’ambito dell’accordo di comparto ANCI-CONAI in via di definizione. Uno sguardo quindi sul possibile futuro della copertura dei costi della raccolta differenziata ma anche un momento di verifica per tutte le amministrazioni sulla importanza della corretta compilazione dei dati inseriti nel PEF (che poi vengono reimmessi nel MUD), perché sono dati che potranno essere oggetto di valutazioni esterne e inoltre consentiranno di regolare le attività inerenti la raccolta differenziata nel prossimo futuro”.
Lo slittamento a fine giugno del termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni si accavallerà con l’apertura del secondo scaglione di iscrizioni al nuovo sistema di tracciabilità informatica RENTRi (al via dal 15 giugno), cosa che di certo non agevolerà il lavoro di imprese e consulenti. Anche se non rivoluzionerà completamente il modello precedente, infatti, l’aggiornamento del MUD 2025 – il quinto consecutivo – contribuirà a rendere l’adempimento ancora più ambizioso in termini di raccolta dei dati, di granularità e qualità delle informazioni richieste. Non esattamente una passeggiata, insomma, tanto meno per chi in quei giorni dovesse essere alle prese con le prime procedure per il RENTRi. A fare da parziale consolazione è il ritrovato rispetto, anche se in extremis, di quello che la legge di riferimento indica come limite temporale massimo per l’aggiornamento della modulistica, ovvero il 1 marzo. Un termine di ‘garanzia’ che invece era stato sforato sia nel 2023 che nel 2024 e che tuttavia, nelle sue interlocuzioni con la nostra testata, il Ministero dell’Ambiente ha più volte ribadito avere valore “ordinatorio e non perentorio”.