Trasmesso agli stakeholder lo schema di decreto sul nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, con i modelli digitali dei registri di carico e scarico e formulari
Il prototipo del RenTRi è ancora un work in progress, ma la cornice giuridica che dovrà disciplinarne l’organizzazione e il funzionamento è in buona parte già nero su bianco. Il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso ai portatori d’interesse lo schema di decreto che, una volta in vigore, fisserà procedure e adempimenti del futuro sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, introducendo tra l’altro i nuovi modelli digitali dei registri di carico e scarico e dei formulari d’identificazione (i cui format sono allegati al decreto). La bozza di regolamento specifica anche modalità e tempi per le iscrizioni alla piattaforma, che non partiranno prima di dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto e procederanno a blocchi, a seconda delle dimensioni di enti e imprese. Un anno di tempo per completare la messa a punto del sistema e testarne le funzionalità, poi una partenza scaglionata per scongiurare il rischio di catastrofici ‘click day’, come quello che segnò il debutto del Sistri.
Lo schema di decreto introduce i nuovi modelli dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. I registri potranno essere tenuti “alternativamente”, si legge, in modalità cartacea, prodotti tramite stampa di un format esemplare reso disponibile sul portale RenTRi e vidimati ai sensi dell’articolo 190 del d.lgs. 152/2006, o in modalità digitale, vidimati tramite l’apposizione di un codice univoco generato dalla piattaforma RenTRi. Anche i formulari continueranno a coesistere sia in forma digitale che cartacea e in entrambi i casi saranno generati e vidimati tramite l’applicativo ViViFir delle Camere di Commercio, già interoperabile con i principali software gestionali. Anche i nuovi modelli di registri e formulari entreranno in vigore dodici mesi dopo il decreto del Ministero, che a sua volta provvederà a pubblicare sul portale RenTRi le specifiche tecniche per la redazione in formato elettronico.
I dati dei registri di carico e scarico dovranno essere inviati al RenTRi “almeno mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento salvo il caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni”, si legge. Per i rifiuti pericolosi andranno inviati alla piattaforma anche i dati dei formulari. La trasmissione andrà effettuata prima dell’avvio del trasporto, ad opera del produttore o trasportatore, mentre il destinatario dovrà inviare i dati a chiusura dell’attività di trasporto. Le procedure operative, inclusi tempi e modalità della trasmissione al RenTRi dei dati di registri e formulari, saranno definite con uno o più decreti direttoriali, si legge nella bozza.
Confermato l’addio a ‘black box’ e chiavette usb. A differenza del Sistri, il RenTRi non obbligherà i soggetti iscritti a dotarsi di nuovo hardware, ma per quelli che trasportano rifiuti speciali pericolosi ci sarà l’obbligo di garantire “la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di idonei sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, in modo tale da assicurare per ogni trasporto l’abbinamento univoco tra veicolo a motore e veicolo rimorchiato”. Un requisito che, a dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento, diventerà anche requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla Categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere.