Spedizioni di rifiuti, ecco il nuovo certificato Ue per le operazioni successive

di Luigi Palumbo 27/09/2024

Pubblicato il format del nuovo certificato Ue per l’attestazione delle operazioni di trattamento successive nell’ambito delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Il certificato sarà applicabile dal 21 maggio 2026 e dovrà essere scambiato in via elettronica. In Italia l’infausto precedente del “certificato di avvenuto smaltimento”


Comincia a prendere forma anche sul piano tecnico operativo il nuovo regolamento europeo sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. In vigore dallo scorso 20 maggio, la disciplina stabilisce norme più severe sull’esportazione dei rifiuti verso i paesi extra-UE, incluso lo stop all’export di rifiuti in plastica verso paesi non OCSE a partire dal 21 novembre 2026, ma anche nuove regole per migliorare la tracciabilità delle spedizioni di rifiuti nell’Ue e oltre. In quest’ottica, la Commissione ha adottato il regolamento delegato che introduce il nuovo certificato di attestazione dell’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento. Il format esemplare è stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale dell’Ue insieme con le istruzioni per la compilazione, entrerà in vigore il prossimo 17 ottobre e sarà applicabile dal 21 maggio 2026.

Stando al regolamento, il certificato dovrà attestare “l’avvenuta operazione successiva” nei casi in cui l’impianto che effettua un’operazione intermedia di recupero o di smaltimento consegni i rifiuti, per qualsiasi operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento, a un impianto situato nel paese di destinazione. Il certificato dovrà essere rilasciato all’impianto di partenza “quanto prima e comunque non oltre un anno dalla consegna dei rifiuti o nel termine più breve” eventualmente definito dalle autorità competenti. Sarà sempre l’impianto di partenza a dover trasmettere “prontamente”, chiarisce il regolamento, “i relativi certificati al notificatore e alle autorità competenti interessate, indicando le spedizioni alle quali i certificati si riferiscono”. Nel certificato, il cosiddetto “impianto successivo” dovrà indicare, tra gli altri, i codici e quantitativi dei rifiuti ricevuti e le informazioni sui quantitativi riciclati, recuperati o smaltiti e le tipologie di trattamento applicate.

I certificati, così come tutte le informazioni e le documentazioni legate alle spedizioni all’interno dell’Ue, dovranno essere scambiati per via esclusivamente elettronica e verranno fatti confluire nel futuro sistema centralizzato gestito dalla Commissione europea (che dovrà definirne le regole entro il 21 maggio 2025). Il sistema, pensato per semplificare e agevolare le procedure, ma anche per rendere più efficaci i controlli, potrà essere utilizzato anche per le spedizioni che coinvolgano paesi extra Ue “qualora le autorità competenti, gli uffici doganali di esportazione, di uscita e di entrata, le autorità coinvolte nelle ispezioni e gli operatori economici dei paesi terzi si colleghino con tale piattaforma tramite un sistema o un software disponibile”.

L’introduzione del certificato riporta alla memoria il controverso, e tutto italiano, caso dell’obbligo per l’impianto intermedio di restituire al produttore di rifiuti un “certificato di avvenuto smaltimento”, previsto dal Testo Unico Ambientale ma rimasto per anni inapplicato perché mai disciplinato dal Ministero dell’Ambiente. Poi con la riforma del TUA operata dal decreto legislativo 116 del 2020 il certificato era stato mutato in “attestazione”, era stato cancellato il riferimento alle operazioni intermedie e, soprattutto, pur in assenza della disciplina di dettaglio da parte del Ministero se n’era disposta l’immediata entrata in vigore. Dando luogo, naturalmente, a un fiorire di criticità operative e difformi interpretazioni a livello locale. Solo dopo quasi un anno, a luglio del 2021, il TUA era stato modificato di nuovo, eliminando ogni riferimento alla “attestazione” e rinviando al futuro sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti, RENTRI, il compito di garantire le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti. Le prime iscrizioni al RENTRI partiranno il prossimo 15 dicembre (salvo proroghe dell’ultima ora) mentre la piena operatività digitale di registri di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti è prevista per il 13 febbraio 2026. Quando mancheranno tre mesi circa al debutto del nuovo certificato europeo di attestazione delle operazioni succesive.

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