Secondo l’autorità antitrust Emilia e Friuli avrebbero sfruttato “con finalità intenzionalmente protezionistiche” il sistema di tariffe al cancello lanciato da Arera per spingere la costruzione di impianti nelle regioni meno infrastrutturate
Doveva servire a tutelare i cittadini e a colmare i gap di trattamento nelle regioni meno infrastrutturate, e invece il sistema di tariffe al cancello definito da Arera rischia di diventare strumento per la svolta protezionistica delle regioni che di impianti ne hanno già a sufficienza. È l’allarme lanciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che in una segnalazione inviata alla conferenza delle regioni (e per conoscenza anche al governo, alle camere e all’Arera) punta il dito contro le delibere con le quali nei mesi scorsi Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia hanno individuato gli impianti considerati ‘minimi’, ovvero indispensabili a soddisfare la domanda regionale di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani, da assoggettare al nuovo meccanismo di tariffe al cancello lanciato dall’autorità di regolazione.
Secondo l’AGCM infatti, i provvedimenti delle due Regioni non risponderebbero ai requisiti stringenti fissati da Arera per qualificare gli impianti come minimi, ma sarebbero stati adottati “con finalità intenzionalmente protezionistiche”. Requisito fondamentale per l’attribuzione della qualifica di impianto minimo, infatti, è l’assenza di un mercato competitivo di prossimità capace di garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti organici. Lombardia e Veneto, ad esempio, che di capacità di trattamento ne hanno più che a sufficienza, per questo motivo hanno lasciato a mercato tutti i loro impianti per la forsu. Al contrario, sostiene l’antitrust, nonostante la presenza di un numero di impianti adeguato le delibere di Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia sarebbero state adottate per “sottrarre alle dinamiche di mercato l’intera produzione di forsu regionale”. Se gli impianti diventano minimi, i rifiuti non se li aggiudicano partecipando alle gare bandite dai gestori dei servizi pubblici di raccolta, ma in virtù di flussi predeterminati e con tariffe definite non dalle dinamiche concorrenziali ma dal regolatore.
Una restrizione della concorrenza che “non trova nessuna giustificazione” scrive l’autorità, visto che sia Emilia che Friuli dispongono di una rete di impianti adeguata, mentre il sistema di tariffe al cancello di Arera è nato per “evitare l’applicazione di prezzi eccessivi da parte dei pochi impianti esistenti” nelle regioni meno infrastrutturate, “ed anche nella prospettiva di stimolare nuovi investimenti”. Quindi da un lato per tutelare i cittadini, evitando che il potere di mercato dei gestori di pochi impianti si possa tradurre in maggiori costi e quindi maggiori tariffe, e dall’altro per spingere la costruzione di nuove strutture. Tra i fattori in base ai quali vengono modulate le tariffe di conferimento, infatti, c’è anche quello della prossimità: paga di più chi porta i propri rifiuti in impianti minimi collocati in altre regioni.
La scelta delle due regioni, invece, rischia di sortire effetti opposti, tra cui quello di “mantenere in vita impianti che potrebbero anche essere meno efficienti e non possono avvantaggiarsi delle migliori condizioni economiche e qualitative ottenibili in un regime concorrenziale”. In un regime di libero mercato, l’impianto inefficiente, che lavora male e magari costa di più, chiude. Ma se i flussi sono stabiliti a monte e le tariffe sono bloccate, può continuare a funzionare. Anche se poi finisce per penalizzare i cittadini “chiamati a pagare prezzi più alti, perché non derivanti da procedure competitive, ma da una regolamentazione al costo”. Un rischio che nei mesi scorsi era stato denunciato anche dal laboratorio Ref in un position paper.
Oltre a gravare sulle tasche dei contribuenti, però, la regionalizzazione forzata del trattamento della forsu disposta da Emilia e Friuli penalizza anche i “potenziali concorrenti”, scrive l’antitrust, ovvero i gestori di impianti di trattamento “in aree geografiche limitrofe”. Secondo l’AGCM, infatti, il principio di prossimità che regola il trattamento dei rifiuti non deve essere interpretato sulla base dei confini regionali ma sulla distanza dal luogo di produzione del rifiuto e, più in generale, sull’impatto ambientale complessivo della loro gestione, che dipende non solo dalla distanza ma anche dall’efficienza dell’impianto. Tanto più alla luce del fatto che la forsu, come tutti gli altri rifiuti differenziati, può circolare liberamente sul territorio nazionale. Anche il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti, secondo l’antitrust, pur spingendo le regioni al raggiungimento dell’autonomia impiantistica per l’organico, chiarisce che la gestione all’interno del territorio deve avvenire in via prioritaria, ma “senza tradurla in una regola assoluta”. Tanto che le stesse regioni potranno stabilire accordi di macroarea sulla base di valutazioni LCA che ne dimostrino la compatibilità ambientale.