Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo decreto end of waste le imprese del riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione sono soggette a un doppio regime autorizzativo che sta generando “confusione e disparità di mercato”, denuncia il presidente di ANPAR Paolo Barberi
Una sola attività ma ben due regimi autorizzativi diversi tra loro, con differenti vincoli e prescrizioni per le imprese. E un pericolo concreto di frammentazione amministrativa. È questo lo scenario che si sta delineando per gli operatori del riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione, che rischiano di finire in una sorta di paradosso burocratico. Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo decreto end of waste – notificato nei giorni scorsi alla Commissione europea – continua infatti a essere vigente il ‘vecchio’, e contestato, decreto 152 del 2022. E anche se nei giorni scorsi il ‘milleproroghe’ ha rinviato il termine per adeguare le autorizzazioni esistenti al decreto 152 (proprio per consentire, nel frattempo, l’entrata in vigore del nuovo testo, che lo abrogherà), il prolungarsi del ‘limbo’ tra le due discipline sta generando confusione e incertezza. “Le aziende in possesso delle vecchie autorizzazioni continuano a lavorare ai sensi della disciplina ‘ante 152’ – spiega il presidente di ANPAR Paolo Barberi – mentre quelle che rinnovano le proprie autorizzazioni, che avviano campagne mobili o che fanno richiesta di nuovi nulla osta vengono orientate nella direzione del decreto 152″. E quindi chiamate ad adeguarsi a parametri sensibilmente diversi.
Il rinvio della scadenza disposto dal ‘milleproroghe’ di fine anno, che ha spostato al 4 novembre 2024 il termine entro il quale gli operatori dovrebbero allineare le proprie autorizzazioni alla disciplina end of waste, vale infatti “per l’adeguamento delle attività esistenti – chiarisce Barberi – mentre per le nuove attività il decreto 152 è a tutti gli effetti vigente“. Cosa che crea disparità di condizioni tra gli operatori, frammentando il già claudicante mercato degli inerti da recupero. “Un aggregato riciclato prodotto da un’azienda in possesso di un’autorizzazione ‘vecchia’ – spiega Barberi – deve avere determinate caratteristiche. Lo stesso aggregato, prodotto da un’azienda che è stata autorizzata due mesi fa o che sta effettuando una campagna mobile (ed è quindi titolare di una speciale autorizzazione ‘temporanea’, ndr) viene misurato, pesato e valutato secondo criteri differenti“. Che nel caso del decreto 152 sono, tra l’altro, più rigidi rispetto a quelli della disciplina previgente (oltre che rispetto alla nuova versione del regolamento), motivo per cui gli operatori, allarmati dal rischio di paralisi per il settore, ne avevano chiesto la revisione. “Una situazione di confusione e di disuguaglianza sul mercato”, dice il presidente di ANPAR.
Naturalmente, precisa Barberi, “come sempre accade in Italia la situazione non è omogenea sul territorio nazionale”, ma i casi sono in aumento. E il rischio è che diventino sempre più frequenti con il prolungarsi del periodo transitorio tra le due discipline, soprattutto se l’entrata in vigore del nuovo decreto – che alla luce dei 90 giorni di ‘stand still’ in Ue non finirà in Gazzetta Ufficiale prima della fine di marzo – dovesse tardare ad arrivare. Un provvedimento per il quale il settore continua ad esprimere il proprio apprezzamento. “Riteniamo che abbia risolto gran parte dei problemi che avevamo evidenziato – ribadisce Barberi – ci auguriamo quindi che possa essere pubblicato il prima possibile per consentire a tutti di lavorare alle stesse regole e condizioni”.