Dopo i giri a vuoto del decreto materie prime critiche e del decreto ambiente, via libera a due emendamenti al decreto infrazioni che riscrivono le modalità di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici, semplificando gli adempimenti per gli operatori del retail e allargando alle piattaforme di e-commerce il perimetro della responsabilità estesa del produttore, per far emergere fenomeni di evasione dell’eco-contributo
Rifiuti elettrici ed elettronici: si cambia passo, con modalità semplificate di raccolta e nuovi obblighi in materia di comunicazione. Ma anche con un maggiore coinvolgimento delle piattaforme di e-commerce, che entrano di fatto nel perimetro della responsabilità estesa del produttore. Eccoli, i tanto attesi interventi per rafforzare il sistema nazionale di raccolta e avvio a riciclo dei raee, da tempo invocati dagli operatori ma fin qui mai tradotti in misure concrete sul piano normativo. Dopo i giri a vuoto del decreto materie prime critiche e del decreto ambiente – raccontati nelle scorse settimane da Ricicla.tv – saranno due emendamenti alla legge di conversione del decreto sulle infrazioni europee a dare risposta agli appelli del sistema nazionale. E non si poteva trovare veicolo più adatto, visto che in materia di rifiuti proprio quest’estate la Commissione europea ha aperto ben due procedure d’infrazione a carico dell’Italia, ritenendola colpevole, tra l’altro, di non aver raggiunto il target vincolante di raccolta dei raee fissato al 65% (nel 2023 eravamo al 33,8%).
Il pacchetto di interventi chiesto dagli operatori del sistema nazionale raee, e da mesi caldeggiato anche dal Ministero dell’Ambiente, è contenuto in due emendamenti dei relatori al decreto infrazioni, approvati nel corso dell’esame nelle commissioni riunite finanze e giustizia della Camera. Il primo modifica la disciplina nazionale in materia di gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici, il decreto legislativo 49 del 2014, a partire dall’inserimento di nuovi obblighi per i sistemi collettivi dei produttori, che ogni anno dovranno destinare a “programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione” risorse pari ad “almeno il 3 per cento del totale dei ricavi dell’esercizio precedente”. Lo stesso emendamento ridefinisce poi le modalità di raccolta dei raee ‘uno contro uno’ (in sostituzione di una nuova apparecchiatura equivalente) e ‘uno contro zero’ (per i piccolissimi raee, senza obbligo d’acquisto) da parte degli operatori del retail, abrogando i due decreti ministeriali del 2010 e del 2016 che le avevano introdotte e integrando nel decreto legislativo 49 una nuova, e più snella, disciplina.
Stando all’emendamento 14.011, infatti, i distributori che ritirano in ‘uno contro uno’ e ‘uno contro zero’ – ma anche installatori e centri di assistenza – non dovranno tenere il registro di carico e scarico e non dovranno iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per effettuare deposito preliminare e trasporto delle apparecchiature ritirate. Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all’impianto di trattamento autorizzato dovrà avvenire ogni tre mesi o quando il quantitativo raccolto abbia raggiunto i 3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti. Semplificati inoltre gli adempimenti per la tracciabilità, che dovrà essere garantita da un documento di trasporto, anche digitale, autoprodotto e non più dalle tre copie dei moduli conformi previsti dai decreti ministeriali del 2010 e 2016. Eliminato anche l’obbligo per i distributori, in caso di ritiro ‘1 contro 0’, di compilare in store un modulo che attestasse la consegna dell’apparecchiatura fuori uso da parte dell’utente. Un taglio netto al carico di adempimenti burocratici che in questi anni, a detta delle imprese della distribuzione, ha contribuito a frenare lo sviluppo delle modalità agevolate di ritiro, soprattutto in ‘uno contro zero’. Dal canto loro gli operatori del retail dovranno garantire una chiara e immediata informazione sulla gratuità dei ritiri e, nel caso di ‘uno contro zero’ “informare i consumatori dell’assenza dell’obbligo di acquistare altra o analoga merce”.
Accanto all’ok alla revisione della disciplina in materia di raccolta raee via libera anche all’emendamento che modifica il regime di responsabilità estesa del produttore allargandone il perimetro alle piattaforme di commercio elettronico. Un intervento che ricalca quello proposto nei giorni scorsi dal MASE in fase di redazione del dl ambiente, poi stralciato dal testo finito in Gazzetta Ufficiale dopo i rilievi del Quirinale sulla natura non urgente della misura. La misura punta a far emergere sacche di evasione e fenomeni di free-riding da parte dei venditori che immettono sul mercato, tramite e-commerce, prodotti coperti da epr (quindi non solo elettrodomestici, ma anche imballaggi o pneumatici). Saranno le stesse piattaforme, tramite accordi da sottoscrivere con i consorzi nazionali (entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione) a garantire il rispetto delle regole della responsabilità estesa da parte dei venditori. Anche con il sistema ‘pay on behalf’, in virtù del quale sarebbero gli stessi marketplace a farsi carico economicamente del versamento degli eco-contributi. Un intervento con il quale, in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il MASE punta a rendere strutturale la sperimentazione condotta tra 2022 e 2023 con Amazon e alcuni dei principali consorzi dei produttori che ha portato alla luce eco contributi evasi per 13,6 milioni di euro, garantendo l’avvio a riciclo di ulteriori 1.500 tonnellate di pile e accumulatori e circa 45 mila tonnellate di raee. In materia di imballaggi, i nuovi accordi si applicheranno invece solo ai produttori aventi sede legale fuori dal territorio nazionale, che attualmente non sono tenuti a iscriversi al CONAI, mentre restano esclusi gli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese.