Dopo il documento interpretativo del mese scorso, l’Ispra, istituto governativo di protezione ambientale, ha fornito delle nuove istruzioni per la compilazione della dichiarazione ambientale annuale, il Mud. La comunicazione è stata inviata lo scorso 8 aprile all’Ance, l’associazione nazionale costruttori edili, in risposta ad una richiesta di chiarimenti della stessa associazione.
Nel documento l’Ispra, pur sottolineando che l’interpretazione della norma sarebbe di competenza dei Ministeri interessati, specifica – si legge nella lettera – che «le imprese che rientrano nell’esclusione dal Mud in quanto produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo sono solo le imprese che svolgono attività di costruzione e demolizione come attività principale. L’esclusione vale per tutti i rifiuti classificati con codici appartenenti alla famiglia dei CER 17 (rifiuti dalle operazioni di costruzioni e demolizioni)».
Restano così esentate dalla dichiarazione del Modello Unico 2016 di Dichiarazione ambientale quasi tutte le imprese edili: il riferimento normativo rimanda al comma 3 dell’articolo 189 del TUA (Testo Unico Ambientale) in quanto questo prevede che tra i soggetti obbligati alla dichiarazione annuale alle Camere di Commercio ci sono enti e imprese che esercitano una specifica attività per cui risultano produttori di rifiuti non pericolosi come definiti dal comma 3 dell’art. 184. Proprio su questa categoria di produttori agiscono le istruzioni aggiuntive dell’Ispra, ed essendo quindi i cantieri che producono rifiuti da costruzione e demolizione delle attività specifiche da cui si originano rifiuti non pericolosi in quanto risultato dell’attività principale che svolgono, questi risultano esentati da un’ulteriore comunicazione quale sarebbe quella del Mud.
Nelle osservazioni Ispra si fa peraltro notare come questa sia di fatto una consuetudine acquisita, giacché la banca dati MUD evidenzia come, nel 2014, i rifiuti non pericolosi classificati nella famiglia dei CER 17 afferiscano a dichiarazioni di imprese che nel 90% dei casi presentano un codice ATECO differente rispetto alle attività di costruzioni e demolizioni. Vale a dire che l’obbligo di dichiarazione ricade solo su quelle imprese che non li producono come risultato della loro attività principale.
Si richiama infine l’attenzione dei titolari dei cantieri sul fatto che l’attività può – sia pure in misura residuale – produrre tipologie di rifiuti speciali non afferenti al capitolo 17 della classificazione (l’esempio più calzante è quello dei rifiuti da imballaggio) ma comunque derivanti dalla loro attività principale. In quel caso, o comunque per quei rifiuti non pericolosi, l’esenzione resta valida e si può quindi concludere che l’unico obbligo eventuale di dichiarazione riguarda i rifiuti speciali pericolosi.