Garantire un’applicazione uniforme ed efficace della normativa Ue sulle spedizioni di rifiuti per contrastare il fenomeno dei traffici illeciti, tanto sul territorio nazionale quanto su quello comunitario. Questo l’obiettivo principale del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari commercianti di rifiuti e spedizioni, adottato dal Ministero dell’Ambiente in attuazione dell’articolo 50 del Regolamento 1013/2006/Ce sulle spedizioni di rifiuti e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. «Poiché all’origine delle spedizioni illegali di rifiuti – si legge nel documento – vi sono spesso attività non controllate di trattamento, raccolta, cernita e stoccaggio, lo svolgimento sistematico di ispezioni sulle spedizioni di rifiuti, nonché di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti ha lo scopo di contribuire ad individuare e colpire tali attività non controllate».
Le disposizioni contenute nel Piano riguardano «specifici flussi di rifiuti ritenuti di particolare interesse in base a criteri legati principalmente alla classificazione e alla pericolosità del rifiuto, al rischio di contaminazione, alle quantità movimentate e a rischi legati a particolari destinazioni o provenienze». L’elenco dei rifiuti individuati dal Piano è decisamente ampio. Quarantacinque i codici CER selezionati: si va dai fanghi da trattamento degli effluenti agli pneumatici fuori uso, dai rifiuti elettrici contenenti clorofluorocarburi alle batterie al piombo, fino ai materiali da costruzione contenenti amianto. Le ispezioni effettuate dagli Organi di controllo, chiarisce il Piano, dovranno essere non inferiori a 100 e serviranno ad assicurare «almeno la sussistenza e la validità della documentazione autorizzatoria dell’attività di gestione dei rifiuti, nonché la verifica dell’idoneità dei siti e degli impianti di gestione di rifiuti». I controlli potranno riguardare sia stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti che le spedizioni di rifiuti. In quest’ultimo caso lo scopo è quello di verificare «la presenza della documentazione debitamente compilata che accompagna la spedizione di rifiuti, il contenuto dei carichi trasportati, l’integrità degli imballaggi, l’accertamento delle identità dei soggetti coinvolti nella spedizione, la verifica dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali del trasportatore».
Nuovi adempimenti in vista anche per le imprese. Per garantire agli Organi di controllo l’accesso immediato alle informazioni necessarie a pianificare le attività ispettive e favorire «una cooperazione effettiva, nonché un coordinamento efficace tra le diverse Autorità coinvolte», infatti, il Piano stabilisce la costituzione a livello nazionale di un apposito sistema informatico «per la raccolta dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta». Al sistema, un’applicazione web installata su server del Ministero dell’Ambiente, dovranno accedere le Autorità competenti (sia del paese d’origine che di quello di destinazione della spedizione), gli Organi di controllo (Dogana, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia stradale e ferroviaria) e naturalmente i soggetti pubblici e privati coinvolti nella spedizione (notificatori ed impianti di destinazione).
Per ogni spedizione di rifiuti autorizzata in uscita dal o in entrata nel territorio nazionale, le Autorità competenti registreranno gli estremi del documento di notifica, i dati anagrafici dei soggetti coinvolti, il Paese di provenienza/destinazione, le quantità e i codici dei rifiuti spediti. Il sistema creerà quindi automaticamente una scheda relativa ai viaggi previsti, che dovrà essere completata dai notificatori/destinatari, inserendo le informazioni previste dal Regolamento Ue. In particolare, i notificatori, una volta autorizzati, dovranno inserire la data effettiva di spedizione almeno 3 giorni lavorativi prima che il viaggio abbia inizio e, al momento della partenza, dovranno inserire la quantità di rifiuti spedita, le targhe degli automezzi che circolano su strada oppure i dati identificativi dei container trasportati e, inoltre, effettuare il download del documento di movimento debitamente compilato e firmato. I destinatari, invece, dovranno inserire la data di ricevimento dei rifiuti da parte dell’impianto, nonché la data del recupero o smaltimento non intermedio da parte dell’impianto stesso e, inoltre, effettuare i download del documento di movimento una volta completate le caselle 18 e 19 dello stesso.