Ecoreati: “inquinamento ambientale” è la fattispecie più contestata

di Redazione Ricicla.tv 23/02/2017

«La legge 22 maggio 2015, n. 68 è frutto di un lavoro parlamentare ampio e approfondito: la sua prima fase di attuazione conferma la complessità ma anche le potenzialità del complesso normativo che ad esito di quel lavoro è stato prodotto». Così scrive la Commissione bicamerale d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti nella relazione sulla verifica dell’attuazione della cosiddetta legge “ecoreati”, che a maggio del 2015, dopo un lungo e travagliato iter parlamentare, ha introdotto nell’ordinamento italiano nuove fattispecie di delitto contro l’ambiente, attuando, scrive la Commissione, «il riconoscimento, all’interno del Codice penale, dell’ambiente come bene tutelato, sul presupposto della sua rilevanza costituzionale, ridisegnandone il complessivo sistema di tutela». Sistema la cui attuazione, a poco meno di due anni dall’entrata in vigore della legge, la Commissione ha provato a valutare, precisando tuttavia che la relazione, presentata oggi a Roma, non può rappresentare «se non in termini limitati e iniziali, una valutazione complessiva di efficacia della legge n. 68».

Quella sugli ecoreati, si legge nel dossier, è «una legge potenzialmente destinata ad acquisire progressiva efficacia», ma perchè ciò avvenga occorre sciogliere le «criticità di ordine pratico e organizzativo» emerse nel corso delle indagini, legate soprattutto alle complessità tecnico-giuridiche del dettato normativo. «L’apertura di una indagine per ciascuno dei nuovi ″eco-reati″ rappresenta, come si è visto, una ipotesi di lavoro estremamente complessa e onerosa», si legge nella relazione, «risulta dunque evidente che l’adeguata disponibilità di personale di polizia giudiziaria specializzato, in grado cioè di affrontare con maggiore preparazione ed efficacia le problematiche di ordine tecnico-scientifico che emergono nel corso delle attività di indagine relative agli ″eco-reati’’, risulta sin d’ora una delle problematiche fondamentali per porre le condizioni operative necessarie a consentire la più efficace ed efficiente attuazione degli strumenti penali e processuali introdotti dalla legge».

Nella relazione sono confluiti gli esiti di una lunga e complessa attività di raccolta di informazioni presso le procure generali della Repubblica e le presidenze di Corte d’appello. Sono 167 le comunicazioni ricevute dalla Commissione, 50 da organi giudicanti (più specificamente 48 Tribunali, tra cui 2 Uffici GIP, e 2 Corti di Appello) e 117 da procure della Repubblica, tutte presso Tribunali. Fra questi 167 Uffici, si legge nella relazione «66 (pari al 39,52 per cento) hanno riferito di non aver ancora applicato alcuna delle norme della legge, 61 (pari al 36,52 per cento) hanno dichiarato in maniera specifica di aver applicato le nuove norme penali e 40 (pari al 23,95 per cento) hanno dichiarato in termini generici di aver applicato la normativa». Nessuna documentazione è pervenuta invece da «alcune specifiche aree geografiche» che «si concentrano anzitutto nella Campania (dove risultano ″scoperti″ 8 circondari su 10) e nella Calabria (dove risultano ″scoperti″ 4 circondari su 10), e in misura un poco più contenuta in Lombardia (5 circondari ″scoperti″ su 13) e in Veneto (3 circondari ″scoperti″ su 10)».

Stando alla relazione, «sono 39 gli Uffici giudiziari (38 Procure della Repubblica presso Tribunali, ed 1 Ufficio del Giudice per le indagini preliminari) dalle cui comunicazioni si evince l’avvenuta contestazione in concreto dei nuovi ecoreati, distribuite in maniera omogenea sul territorio nazionale «con una frequenza tuttavia più accentuata dal punto di vista quantitativo nelle Isole e nel Sud». Sono 74 le contestazioni complessivamente rilevate. Tra le nuove fattispecie di reato introdotte dalla legge 68, quella di “inquinamento ambientale” (articolo 452-bis del Codice penale) risulta essere quella «più numerosamente e più diffusamente contestata, con almeno 47 occorrenze in 26 diverse Procure della Repubblica». La stessa fattispecie è però anche quella che più delle altre «è stata oggetto di segnalazioni in merito a potenziali criticità sul piano interpretativo». Altro ecoreato al centro di «nodi interpretativi» è quello di “disastro ambientale” (articolo 452-quater c.p.) in riferimento al quale «risultano segnalate almeno 5 contestazioni ad opera di 5 diverse Procure della Repubblica presso Tribunali». Più contenute invece le segnalazioni relative alla contestazione delle fattispecie di “delitto colposo contro l’ambiente” (6 contestazioni), “impedimento del controllo” (6), “traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” (3), “omessa bonifica” (3), “morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale” (almeno 2).

«Il quadro che l’analisi delinea è quello di un insieme di fattispecie penali di riconosciuta complessità tecnico-giuridica. Ciò si riflette sui tempi dei procedimenti – necessariamente adeguati agli accertamenti richiesti per poter correttamente configurare le fattispecie delittuose – e sui numeri complessivi delle contestazioni». Stando alla relazione, «è ipotizzabile che i numeri contenuti di contestazione dei delitti introdotti dalla legge n. 68 del 2015 – complessivamente almeno settantasei indagini preliminari in corso (ventisei a carico di ignoti) – ne segnalino un campo di seria e ragionata applicazione e, al contempo, che la sua entrata in vigore abbia prodotto effetti di prevenzione generale, a fronte della previsione di sanzioni più gravi».

 

 

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