Il Ministero dell’Ambiente si prepara a mettere fine ad un’attesa durata quasi vent’anni. È infatti alle battute finali l’iter per l’adozione del regolamento ministeriale che stabilirà i “criteri per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze del servizio pubblico”. Una volta entrato in vigore, il decreto andrà a colmare un vero e proprio vuoto normativo: quello relativo alla disciplina dei sistemi comunali di tariffazione puntuale. Quelli cioè nei quali l’importo della tariffa sia commisurato alla effettiva quantità di rifiuti prodotta dalla singola utenza e non, come è attualmente per la Tari (e come in passato è stato per Tarsu e Tares), legato alla sola superficie dell’immobile suscettibile di produrre rifiuti. I criteri per il calcolo delle quantità di rifiuti prodotti dai singoli utenti erano stati dettati nel 1999 con il Dpr 158, ma il legislatore non aveva mai stabilito in che modo dovessero strutturarsi i sistemi di misurazione puntuale o come questi dovessero correlarsi ai criteri stabiliti nel Dpr 158. Un ritardo al quale, adesso, il Ministero starebbe finalmente per porre fine.
Stando alla bozza di regolamento circolata nelle ultime settimane, i sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti funzionali al calcolo della quota variabile della tariffa (una parte di costo continuerebbe ad essere commisurata alla superficie), dovrebbero applicarsi alla totalità delle utenze domestiche e non domestiche ricadenti nell’ambito territoriale comunale. Qualora una quota residuale delle utenze non fosse assoggettabile al sistema di misurazione puntuale, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilità economica della realizzazione dei sistemi di misurazione, a tali utenze verrebbe applicato un sistema di misurazione presuntiva. Tre gli obiettivi dei sistemi di misurazione puntuale: identificare in maniera univoca il soggetto conferitore di rifiuti, registrare numero e data dei conferimenti, misurare la quantità di rifiuti conferiti attraverso pesatura diretta o sulla base del volume dei contenitori conferiti.
L’univocità delle attribuzioni dovrà essere garantita da un codice personale associato ad ogni singolo utente. Per ricondurre numero e peso dei conferimenti alla singola utenza, o ad un aggregato di utenze (nel caso dei condomini), sarà necessaria la messa a punto di sistemi di identificazione univoca tramite l’utilizzo di dispositivi elettronici di controllo dell’apertura dei contenitori. Quanto alla determinazione del peso dei conferimenti, calcolato in chilogrammi, questa potrà avvenire a bordo dell’automezzo per la raccolta, oppure potrà essere integrata nel contenitore o ancora effettuata presso un centro comunale dotato di apposite infrastrutture. Per la determinazione del volume, calcolato invece in litri e successivamente moltiplicato per un coefficiente di peso specifico stabilito dal comune o dall’ente che determina la tariffa, si dovrebbe procedere alla misurazione del volume del contenitore conferito (bidoncino o sacco).
Nel caso in cui per determinate utenze non sia possibile ricorrere ai sistemi di misurazione puntuale, si ricorrerà ad un calcolo presuntivo delle quantità di rifiuti conferite, basato sul numero di conferimenti annuali e sul peso medio di riferimento del singolo conferimento associato all’utenza, ricavato dalle quantità di rifiuti intercettati da sistemi di misurazione puntuale sullo stesso territorio. Per gli aggregati di utenze, invece, laddove non sia possibile scorporare il conferimento aggregato tra i vari utenti, le quantità verranno ripartite secondo un criterio pro capite a seconda del numero di componenti dell’utenza aggregata.