Dopo quasi tre anni dalla sua entrata in vigore, il nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti si sottopone ad un autentico intervento di restyling. Approvata con la decisione 955 del dicembre 2014 ed entrata ufficialmente in vigore il primo giugno del 2015, la lista – che conta 842 tipologie di rifiuti, ognuna identificata dal cosiddetto codice Cer a sei cifre e da una descrizione, attribuiti sulla base della composizione e del processo di provenienza – ha subito una consistente dose di rettifiche. Rettifiche contenute in un elenco pubblicato lo scorso 6 aprile sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione e, pertanto, da ritenersi immediatamente vigenti.
Molte delle trenta e più rettifiche sono autentici interventi stilistici. I rifiuti al codice 06 09 02 ad esempio da “scorie contenenti fosforo” diventano “scorie fosforose”. In alcuni casi, però, le modifiche, riscrivono parzialmente le definizioni di capitoli e tipologie di rifiuti e potrebbero quindi avere effetti ben più rilevanti. Queste alcune delle più significative. Il codice 19 05 01, da “parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost” diventa “parte di rifiuti urbani e simili non compostata”, riallineando la definizione italiana all’originale “non-composted fraction”. Allo stesso modo il codice 19 05 02 da «parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost» diventa «parte di rifiuti animali e vegetali non compostata».
Al codice 17, invece, nella definizione “Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)” il termine attività è sostituito da operazioni, mentre al temine terreno viene aggiunto l’aggettivo escavato. Al codice 02 02 i “rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale” diventano “rifiuti della preparazione e della lavorazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale”.
Le ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia al codice 10 01 01 diventano invece ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia. Novità anche per il car fluff al codice 19 10 04, il residuo della frammentazione dei veicoli a fine vita oggetto di una recente circolare del Ministero dell’Ambiente. La definizione “frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri” diventa più semplicemente “fluff – frazione leggera e polveri”. In coda all’elenco il codice 20 03 06, che da “rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico” diventa “rifiuti della pulizia delle fognature”.
Insomma, a quasi tre anni dalla sua entrata in vigore, il nuovo elenco dei rifiuti resta un work in progress. Così come le nuove modalità di classificazione, anch’esse entrate in vigore il primo giugno 2015. Dai codici a specchio all’attribuzione delle caratteristiche di pericolo, restano ancora tanti gli aspetti da chiarire per garantire una applicazione uniforme della disciplina nei vari Stati membri. Anche su questo fronte negli ultimi giorni sono arrivate importanti novità. Con una comunicazione del 9 aprile, infatti, la Commissione Europea ha fornito la propria interpretazione tecnica sulla disciplina europea per la classificazione dei rifiuti. Equiparabile nella sostanza ad una circolare ministeriale, e quindi non avente forza di legge, la comunicazione contiene tuttavia utili informazioni operative in merito alla classificazione, all’elenco europeo dei rifiuti e, soprattutto, alle modalità di determinazione delle caratteristiche di pericolo. Procedure, queste ultime, che negli ultimi tre anni hanno procurato non pochi grattacapi alle aziende italiane produttrici e gestrici di rifiuti.