Il Ministero dell’Ambiente ha fissato gli obiettivi di differenziata per i rifiuti da attrezzature per la pesca contenenti plastica: dal 2024 scatta un target minimo di raccolta pari al 15% dell’immesso a consumo. La copertura dei costi dovrà essere garantita dai produttori attraverso i regimi di responsabilità estesa, ma da gennaio 2024 scatta anche la nuova componente tariffaria di ARERA per i rifiuti accidentalmente o volontariamente pescati
Nuovi obblighi di differenziata dei rifiuti da attrezzature per la pesca contenenti plastica. A partire dal prossimo anno, e per tutto il 2025, l’Italia dovrà garantire un tasso minimo di raccolta per il riciclo pari ad almeno il 15% in peso degli attrezzi immessi sul mercato nazionale per ognuno dei due anni. Lo ha stabilito il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin con un decreto adottato lo scorso 30 ottobre, e pubblicato oggi, in attuazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva europea SUP, nata per mettere al bando un lungo elenco di plastiche monouso e ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti polimerici. Compresi quelli derivanti dalle attrezzature per la pesca e l’acquacoltura, come reti, corde, boe o galleggianti.
Nel computo del tasso minimo, chiarisce il decreto, oltre alle attrezzature regolarmente conferite ai servizi di raccolta sono inclusi anche i rifiuti di attrezzi da pesca contenenti plastica “gettati, abbandonati o persi in mare, accidentalmente pescati o raccolti attraverso apposite campagne di pulizia”, in linea con quanto previsto dalla legge ‘salvamare’. Stando ai dati raccolti da enti di ricerca e ONG, del resto, le attrezzature da pesca abbandonate rappresentano una delle componenti principali del ‘marine litter’. Secondo i risultati di una campagna di pulizia condotta nel 2021 da Marevivo al largo delle coste marchigiane, degli oltre 12mila kg di rifiuti raccolti nell’arco di 5 mesi, più del 91% era costituito da materiali plastici e di questi circa il 75% proprio da attrezzature per la pesca.
Entro il 30 aprile di ogni anno, specifica il decreto, a seconda delle modalità di conferimento adottate sul territorio, i soggetti responsabili della gestione dei rifiuti da attrezzature da pesca in plastica (classificabili con codice EER 020104) dovranno comunicare a ISPRA i dati sulle quantità intercettate mentre entro la stessa data i produttori dovranno trasmettere i dati dell’immesso a mercato. Sempre i produttori, ai sensi del decreto legislativo di recepimento della SUP, dovranno coprire attraverso regimi di responsabilità estesa nuovi o esistenti i costi della differenziata delle attrezzature dismesse conferite agli impianti portuali di raccolta o ad altri sistemi di raccolta equivalenti, gli oneri del successivo trasporto e trattamento, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione. Come stabilito dalla legge ‘salvamare’ a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente o volontariamente pescati sarà invece attiva a partire dal 1 gennaio del 2024 l’apposita componente tariffaria introdotta da ARERA, da applicare a tutte le utenze del servizio pubblico nella misura di 0,10 euro ciascuna.