Alla luce della ripresa delle verifiche d’idoneità, i Responsabili Tecnici in regime transitorio dovranno sostenere l’esame entro il prossimo 16 ottobre 2023. Lo prevede una delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Prorogate fino a marzo prossimo le iscrizioni in scadenza nel 2021
Scadrà il prossimo 16 ottobre 2023 il termine ultimo entro il quale i Responsabili Tecnici in regime transitorio dovranno sostenere la verifica obbligatoria dell’idoneità presso le sedi regionali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Lo ha stabilito il Comitato Nazionale dell’Albo con una delibera adottata lo scorso 28 luglio. Uno slittamento di un anno rispetto alla data del 16 ottobre 2022 fissata in origine dalla delibera 6 del 2017, dovuto alla temporanea sospensione delle verifiche nei giorni dell’emergenza pandemica. Il periodo di sospensione è stato infatti detratto dal calcolo della durata quinquennale del regime transitorio, come anticipato dall’Albo in una delibera dello scorso marzo.
Stando a quanto disposto dal Comitato Nazionale, gli RT in regime transitorio potranno sostenere la verifica dell’idoneità a partire dal prossimo 1 gennaio 2022. Vale la pena ricordare che già a partire dal 1 luglio di quest’anno le sezioni regionali hanno potuto riprogrammare le sedute d’esame. Sempre il 1 gennaio scadrà la misura di semplificazione, adottata lo scorso marzo, in virtù della quale fino ai 6 mesi successivi alla data della ripresa delle verifiche gli RT in regime transitorio “possano assumere l’incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza, fermo restando l’obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza maturata, prevista dall’Allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, per la classe superiore nella quale intendono assumere l’incarico”.
E sempre in tema di pandemia, con la circolare 9 pubblicata ieri sul portale dell’Albo il Comitato Nazionale, prendendo atto della proroga dello stato d’emergenza al 31 dicembre 2021, ha chiarito che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”, fino cioè al prossimo 31 marzo 2022, “ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto”.