Puglia, l’antitrust ricorre al TAR contro la newco ASECO

di Luigi Palumbo 04/08/2023

Dopo una prima segnalazione e nel silenzio di Regione Puglia e AGER l’antitrust ha scelto di ricorrere al TAR contro la supposta violazione della concorrenza per la costituzione della newco ASECO e l’affidamento in house della gestione dei rifiuti organici. Unirima: “Tutelare e riaffermare il principio della concorrenza”


L’antitrust ricorre al TAR della Puglia contro la nuova società pubblica ASECO, nata su iniziativa della Regione guidata da Michele Emiliano con l’obiettivo di realizzare e gestire gli impianti pubblici di trattamento dei rifiuti. A partire dall’organico, che al pari di tutte le altre frazioni differenziate dovrebbe essere affidato dai Comuni agli impianti di trattamento tramite procedure competitive e che nel disegno della Regione Puglia, invece, dovrà essere gestito ‘in house’ dalla newco nata lo scorso marzo con l’ingresso dell’ente d’ambito unico AGER nel capitale della società un tempo controllata dal gestore idrico AQP. Una manovra già bocciata lo scorso marzo dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che sollecitata dagli operatori privati aveva inviato ad AGER e Regione Puglia un parere motivato nel quale si sottolineava come l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti organici differenziati non rientrasse nel perimetro delle rispettive competenze e rappresentasse per tanto una violazione della concorrenza.

“Tanto AGER quanto la Regione non sono titolari di funzioni e compiti di gestione diretta e/o indiretta di impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e dunque non possono affidare ad un proprio organismo in house alcun servizio ricompreso nella gestione dei rifiuti”. Ma secondo l’antitrust è l’intera operazione ASECO a rappresentare una “una situazione di pericolo idonea a distorcere le dinamiche del mercato dei rifiuti nella Regione Puglia”. Per l’AGCM “il controllo di fatto esercitato su tale società dalla Regione Puglia, attraverso Aqp, rende ulteriormente illegittima tale operazione. Si tratta, all’evidenza, della costituzione di una società per attività di produzione di beni e servizi che non sono strettamente necessarie – e, a fortiori, neanche compatibili o utili – per il perseguimento delle finalità istituzionali tanto di AGER quanto della Regione, a cui è riservato un ruolo prettamente di programmazione ma non di gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani”. Rilievi che, ricorda l’antitrust, si associano a quelli già evidenziati dalla sezione regionale della Corte dei Conti.

Di fronte al silenzio di Regione ed ente d’ambito, che non hanno risposto entro il termine di sessanta giorni al parere motivato, l’AGCM ha quindi scelto di ricorrere al tribunale amministrativo regionale. “Accogliamo con favore il ricorso dell’Antitrust contro la Regione Puglia e AGER sulla vicenda inerente la costituzione della società in house ‘NEW ASECO’ finalizzata a costruire/gestire impianti – commenta il direttore generale di UNIRIMA Francesco Sicilia – come UNIRIMA, unitamente alle imprese pugliesi nostre associate, avevamo inviato una segnalazione all’AGCM proprio per denunciarne i comportamenti anticoncorrenziali. La decisione va nella direzione di tutelare e riaffermare il principio della concorrenza nel settore dell’economia circolare”. La parola adesso passa ai giudici del tribunale regionale. Un nuovo capitolo nella contesa che, a colpi di sentenze e ricorsi sull’intero territorio nazionale, negli ultimi mesi sta ridefinendo il perimetro dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, marcando in maniera sempre più netta il confine tra l’intervento della sfera pubblica e le prerogative degli operatori che agiscono sul libero mercato.

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