Nuovo Sistri: il ricorso delle software house

di Redazione Ricicla.tv 29/07/2016

Il nuovo Sistri, che ancora non c’è, rischia già di radere al suolo un intero comparto. O almeno una sua parte. Stiamo parlando delle software house, le imprese del settore ICT che col Sistri “litigano” sin dalla sua ideazione per tutte le schizofrenie normative che gli informatici hanno dovuto tradurre ed adeguare per garantire l’interoperabilità dei propri programmi gestionali con il sistema ministeriale.

Ma se questo doveva essere il passato, il nuovo Testo Unico di regolamentazione getterebbe un’ombra anche sul futuro del Sistri, sia pure ben lungi dall’essere definito chiaramente. In uno o due cavilli il DM 78 potrebbe infatti permettere al futuro concessionario del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti di spazzare via dal mercato una buona fetta delle aziende produttrici di software per la gestione dei rifiuti. A denunciarlo sono cinque di queste imprese, che la scorsa settimana, il 22 luglio, hanno presentato ricorso al Tar del Lazio ai danni del Ministero dell’Ambiente e nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico, del Ministero dei Trasporti, dell’Agenzia per l’Italia Digitale e di Selex SeMa, la controllata di Finmeccanica in liquidazione che ha fin qui gestito il controverso sistema di tracciabilità dei rifiuti e che, a breve, sarà sostituita da un nuovo gestore.

Nell’attesa che venga reso noto il nome dell’azienda vincitrice della gara d’appalto bandita poco più di un anno fa per la presa in carico e la semplificazione del Sistri (l’aggiudicazione ufficiale potrebbe essere addirittura una questione di ore) le software house hanno deciso di muovere guerra ai danni del Ministero dell’Ambiente chiedendo l’annullamento parziale del decreto ministeriale 78 del 30 marzo 2016, il cosiddetto “Nuovo Testo unico Sistri”, appunto.

Le imprese ricorrenti puntano il dito contro le lettere “b” e “d” del comma 3 dell’articolo 23, laddove, rispettivamente, si specifica che l’evoluzione tecnologica del Sistri in capo al nuovo concessionario dovrà assicurare oltre alla generazione e trasmissione automatica del Mud “la tenuta in formato elettronico dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto con compilazione in modalità off-line”; e accanto alla garanzia di interoperabilità per i sistemi gestionali la “realizzazione di specifici sistemi per le imprese che non dispongono di sistemi gestionali”.

Due previsioni che i ricorrenti impugnano definendole “palesemente illegittime” in quanto il futuro concessionario risulterebbe a loro avviso investito di “un ruolo del tutto esorbitante” garantendogli “una quota di attività (e di mercato) che non gli spetta e, comunque, una posizione dominante”. In altre parole permettere di operare off-line significa dare alle imprese dei veri e propri software, non più un applicativo funzionante solo on-line, e permettere al concessionario di svilupparli e distribuirli realizzerebbe una distorsione del mercato. Distorsione che i ricorrenti vedono ulteriormente rimarcata dal comma 3 d) laddove si fa specifico riferimento a “sistemi per le imprese che non dispongono di sistemi gestionali”.

Passaggio effettivamente ambiguo, laddove nel sacrosanto dovere del Ministero a garantire un servizio minimo per i piccoli operatori il cui volume di attività non giustifica l’acquisto di un software gestionale per ottemperare agli obblighi di legge, almeno fino ad una chiara definizione dei limiti entro cui si può parlare di “servizio minimo” si potrebbe nascondere un inghippo ed una sottrazione di quote di mercato alle software house.

La posizione espressa nel ricorso è che, al netto di una condizione che è ancora lontana dal profilarsi con dettagli più precisi, il concessionario potrebbe essere messo  in condizione di produrre e distribuire dei software che gli saranno commissionati in virtù di quello stesso rapporto concessorio che gli attribuirebbe delle quote di mercato senza sottostare a qualsivoglia logica imprenditoriale, e anzi avvalendosi del “bollino di ufficialità ministeriale”.

Uno sconfinamento che sarebbe tanto più illegittimo qualora il programma si occupasse anche delle operazioni di compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari, come lascia intendere il comma 3 b): operazioni distinte dagli obblighi Sistri che il sistema informatico dovrebbe archiviare, ma che ad oggi convivono. Se in attesa del decadimento del “doppio binario” tali software inglobassero anche questo tipo di attività in effetti si occuperebbero di una materia estranea all’oggetto della concessione.

La natura “aliena” di queste funzioni aggiuntive come espresse dal ricorso ne permetterebbe l’annullamento (che il documento richiede alla Magistratura amministrativa) senza venir meno agli obiettivi dello stesso, e quindi senza intralciare l’avanzamento verso il nuovo Sistri. Anzi, ne eviterebbe la nascita con una prima dote di ambiguità a discapito della libera concorrenza.

Già il 20 aprile 2011 con un protocollo di intesa tra Ministero, Confindustria e Confcommercio/Assintel si riconosceva espressamente il principio per cui il Sistri “non si identifica in un sistema gestionale, ma sia affianca agli stessi sistemi di gestione aziendale”. Un equilibrio che, all’alba della nuova (?) era del Sistema informatico ministeriale di tracciabilità dei rifiuti, non andrebbe rimesso in discussione.

 

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