Con una nota rilasciata nei giorni scorsi, l’Ispra ha diramato delle linee guida utili alla corretta compilazione del MUD 2016 (QUI il link alla consultazione integrale pubblicato da Tuttorifiuti.it) fornendo anche degli utili esempi operativi. Il documento viene incontro a quelle che evidentemente sono state le principali criticità emerse nel corso del 2015 a causa di una schizofrenia normativa senza precedenti per la giurisprudenza ambientale. Abbiamo sintetizzato le indicazioni più interessanti.
NUOVO ELENCO DEI RIFIUTI. Dopo la doppia modificazione intervenuta tra febbraio e giugno dello scorso anno e il chiarimento dei codici di pericolo pubblicato a settembre dal Ministero si chiarisce che se operativamente la sostituzione del precedente elenco è stata applicata a far data dal primo giugno, ai fini della presentazione del MUD bisogna fare riferimento all’elenco allegato alla decisione dell’Unione Europea datata dicembre 2014. Il resoconto delle movimentazioni viene completato ovviamente riportando i dati contenuti nei formulari così come sono stati compilati (a seconda che l’operazione sia stata svolta prima o dopo il cambio di classificazione), ma ovviamente si complica qualora tale riclassificazione sia avvenuta dopo uno stoccaggio e prima di una movimentazione. In quel caso andranno contabilizzate semplicemente due operazioni separate ponendo quantità zero sulla classe decaduta.
LE DICHIARAZIONI PER I COMUNI. Oltre alle imprese, anche le amministrazioni pubbliche sono sottoposte all’obbligo di dichiarazione MUD: per questo l’Ispra ha ribadito il dovere di trasmettere i dati tramite l’apposito sito predisposto da Unioncamere (www.mudcomuni.it) sollecitando particolare attenzione a tre sezioni nella cui compilazione sono stati riscontrati frequenti errori. Le informazioni inserite in Comunicazione Imballaggi, Veicoli Fuori Uso e Raee, infatti, molto spesso duplicate dopo essere state inserite anche nella scheda di Comunicazione Rifiuti.
MATERIALI. L’Istituto governativo di protezione ambientale chiarisce le modalità di compilazione della sezione “Materiali” per tutte le registrazioni di flussi che cessano di essere qualificati come rifiuti per diventare materia prima seconda (MPS): vale a dire che se il gestore è autorizzato a produrre MPS in regime ordinario, allora dovrà registrare quelle quantità nella scheda “materiali”. Il tutto seguendo i criteri indicati dall’art. 184-ter che dà la definizione di “end of waste”. Il produttore che impieghi sia materie prime che rifiuti dovrà dichiarare solo le quantità di materiali secondari ascrivibili a produzione da rifiuti con la migliore accuratezza possibile. Precisazioni anche per i semilavorati da registare alla voce più affine alle sue caratteristiche merceologiche.
RAEE. Per quanto riguarda le apparecchiature elettriche ed elettroniche, per quei soggetti che dovessero trovarsi a gestire rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 49/2014 con il quale l’Italia ha recepito le direttive europee in materia, queste quantità andranno registrate nella Comunicazione Rifiuti. Per tutti gli altri, invece, è chiaramente da compilarsi l’apposita sezione “Comunicazione Raee”, oltre alla relativa scheda dedicata agli impianti di trattamento o ai centri di raccolta e cui vanno inoltre allegati – a seconda delle specifiche attività svolte – i moduli di ricezione da terzi, di trasporto, di destinazione, di gestione.
VEICOLI FUORI USO. Gli ultimi chiarimenti dell’Ispra sono dedicati alle compilazioni della Comunicazione Veicoli Fuori Uso, per le quali sono stati rilevati frequenti errori. Il primo focus di attenzione per gli operatori deve essere la verifica di bilanci di massa, spesso in negativo sulle dichiarazioni dei soggetti gestori. Al netto degli accorgimenti tra gestori registrati all’albo, il caso in cui l’impianto riceve un veicolo da un privato è l’unica occasione in cui nel Modulo RT si possa barrare la casella “privati”, che invece non va mai utilizzata nel caso di enti o imprese, anche se si trattasse di ditte individuali. Precisazioni anche per le giacenze, che potrebbero generare ambiguità in fase di compilazione se lo stoccaggio è avvenuto nel 2015 e lo smaltimento o avvio a recupero è avvenuto o avviene nell’anno in corso. Se all’atto della compilazione – spiega l’Ispra – il rifiuto è stato conferito, bisognerà immettere i dati reali dai formulari 2016; se invece resta stoccato, bisognerà effettuare una stima sulla destinazione di quelle quantità di rifiuto (recupero o smaltimento) sulla base dell’esperienza acquisita dai precedenti anni di attività.
Il documento, infine, riporta chiarimenti anche per la corretta compilazione del MUD relativamente a rifiuti dai cantieri di costruzione, demolizione e scavo.