È stata pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il prossimo 14 settembre la legge 166 del 19 agosto 2016, la cosiddetta “Legge Sprechi” che regola donazione e distribuzione di beni alimentati e farmaceutici, ma anche tessili nel caso degli indumenti o accessori di abbigliamento, per finalità di solidarietà sociale, ma anche per contribuire al consolidamento di pratiche virtuose mirate a prevenire e ridurre la produzione di rifiuti e promuovere riuso e riciclo.
Il dispositivo si propone anzitutto di realizzare una concreta semplificazione nel regolare le donazioni: una misura la cui efficacia sarà sottoposta ad un primo banco di prova già in occasione delle elargizioni in favore delle popolazioni coinvolte dai tragici eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia. Al momento le imprese, i ristoranti, i supermercati che vogliono donare cibo e farmaci devono presentare una dichiarazione cinque giorni prima della cessione. Con le nuove regole la “donazione” sarà più semplice: potranno prima regalare le eccedenze e fare poi una dichiarazione consuntiva a fine mese, che contenga la tracciabilità dei prodotti. Nel riepilogo, insomma, dovrà essere presente il documento di trasporto e gli scontrini dai quali potrà essere scaricata l’Iva.
A godere di tali donazioni potranno essere destinate «prioritariamente» a persone indigenti, ma a poterle ritirare non saranno più soltanto le Onlus, ma anche gli enti pubblici o privati con scopi sociali, come le associazioni di volontariato. Stando alla definizione contenuta nel decreto pubblicato in G.U. più precisamente «gli enti privati e pubblici costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità».
Un’altra delle limitazioni che decade è quella dei termini di conservazione, per cui si possono regalare anche quei beni che hanno superato la data di scadenza indicata sul prodotto, ma che risultano conservati correttamente e con imballaggio integro, oppure i prodotti che presentano irregolarità di etichettatura (se non relative a informazioni sulla conservazione o sull’indicazione di potenziali allergeni). Nel caso delle eccedenze alimentari, qualora non risultassero idonee al consumo umano, potranno essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico. Il provvedimento infatti non regola le donazioni soltanto per grande e piccola distribuzione, ma anche eccedenze provenienti da produzione agroalimentare.
Accanto alle semplificazioni ci sono anche una serie di misure che puntano a diffondere ed incentivare la cultura della riduzione degli sprechi e della produzione alimentare sostenibile. Oltre a campagne di comunicazione ed iniziative di formazione nelle scuole, per prevenire la produzione dei rifiuti nel campo della ristorazione saranno incentivate le cosiddette “doggie bag”: le Regioni potranno stipulare infatti accordi o protocolli d’intesa per promuovere pratiche virtuose tra cui, appunto, dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili in materiale riciclabile idonei al take away degli avanzi per i clienti.
A sottolineare l’anima “green” di questo dispositivo, l’articolo 17 con il quale si prevede l’introduzione di un incentivo non da poco per i privati che vorranno impegnarsi nella riduzione degli sprechi, contribuendo quindi alla prevenzione dei rifiuti. I Comuni, infatti, potranno applicare un coefficiente di riduzione della tariffa rifiuti riservato alle utenze non domestiche, nella fattispecie attività commerciali, industriali e professionali in genere che producono o distribuiscono beni alimentari. Riduzione che sarà proporzionale alle quantità di prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione debitamente certificata.