Alla luce della pandemia da covid e della sospensione delle verifiche obbligatorie dell’idoneità i Responsabili tecnici in “regime transitorio” potranno assumere “in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato” l’incarico per classi superiori a quella di appartenenza
Nelle more della ripresa delle verifiche obbligatorie per la qualificazione del Responsabile Tecnico, l’Albo nazionale gestori ambientali viene incontro alle esigenze dei professionisti consentendo agli RT che al momento operano nel regime transitorio disposto dalla deliberazione 6 del 30 maggio 2017 di assumere “in via in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato” l’incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza. Questo quanto disposto con la delibera adottata lo scorso 10 marzo e pubblicata ieri dal Comitato nazionale.
In virtù della disciplina in materia di qualificazione del RT, infatti, il Responsabile in carica alla data del 16 ottobre 2017 (data della entrata in vigore della delibera 6 del 2017) avrebbe potuto “continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per 5 anni anche per altre imprese iscritte, o che si iscrivono nella stessa categoria, classe o classi inferiori” mentre per ottenere l’abilitazione a una classe superiore, e in ogni caso per continuare a svolgere la propria attività al termine del periodo transitorio, avrebbe dovuto sottoporsi alla verifica obbligatoria dell’idoneità entro la data del 16 ottobre 2022.
Alla luce della pandemia da covid e della sospensione delle verifiche disposta per tutto il periodo emergenziale (il cui termine è al momento fissato al 30 aprile) il Comitato nazionale ha disposto che gli RT che al momento stanno operando nel regime transitorio “possano assumere l’incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza, fermo restando l’obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza maturata, prevista dall’Allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, per la classe superiore nella quale intendono assumere l’incarico”. La “semplificazione”, già in vigore, si applicherà “fino a 6 mesi successivi dalla ripresa delle verifiche d’idoneità”. Allo stesso modo è prorogato “per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione delle verifiche” il termine del 16 ottobre 2022 entro il quale gli RT in regime transitorio avrebbero dovuto sostenere l’esame. Starà quindi all’Albo individuare, con una futura deliberazione, il nuovo termine ultimo del periodo transitorio entro il quale i Responsabili saranno tenuti a sottoporsi alla verifica obbligatoria.