Nuovo appuntamento con “L’Albo Informa”, la rubrica marchiata L’Albo Informa – Numero in collaborazione con l’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Argomento di questa puntata le responsabilità in capo ai trasportatori, finora definite soltanto da un documento che risale al 2003. Documento nel quale si chiarivano le responsabilità, appunto, dei produttori e detentori dei rifiuti, e quelle del trasportatore nella compilazione del formulario di identificazione.
Può la figura deputata dall’impresa di trasporto essere ritenuta responsabile della inesatta o fraudolenta compilazione del formulario all’atto della sottoscrizione alla dichiarazione di un carico? In che misura? Cosa è legittimo richiedere e pretendere dal trasportatore e da quali responsabilità invece può essere esentato? Quale figura può assumersi la responsabilità di controfirmare e in che misura quest’atto impegna l’azienda?
A fare chiarezza negli anni ci ha pensato anche la Corte di Cassazione che in una sentenza del 2013 ha dimostrato un’interpretazione che converge con le posizioni del pronunciamento di dieci anni prima del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali
Lo spazio per il chiarimento della nostra finestra formativa e informativa è ancora una volta affidato ad Eugenio Onori, presidente dell’Albo Gestori Ambientali e che nel 2003 firmò quel documento che ancora oggi permette di fare chiarezza sulla differenza tra responsabilità piena del produttore e responsabilità subordinata in capo ai trasportatori.