La legge di conversione del decreto infrazioni introduce importanti semplificazioni degli adempimenti legati alla raccolta dei rifiuti elettronici per gli operatori della distribuzione. Indicazioni che se non osservate in maniera opportuna possono determinare gravi violazioni per i retailer. Per questo il Centro di Coordinamento ha redatto una nota interpretativa con informazioni chiare a supporto degli operatori
Una nota interpretativa per guidare tutti gli operatori del retail tecnologico, ma anche installatori e manutentori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, alla corretta lettura e applicazione delle nuove semplificazioni per la raccolta introdotte con la conversione in legge del decreto infrazioni. È quella diramata oggi dal Centro di Coordinamento RAEE, che dopo la pubblicazione della legge 166 del 14 novembre 2024, di conversione del decreto 131/2024, è sceso in campo per chiarire la portata dell’intervento e garantire una ordinata transizione dalla vecchia alla nuova disciplina. “La conversione in legge del decreto Salva infrazioni introduce importanti e significative semplificazioni negli adempimenti a carico degli operatori della distribuzione, in particolare per l’effettuazione dei servizi di ritiro ‘1 contro 1’ e ‘1 contro 0’ dei rifiuti elettronici, e di riflesso una riduzione dei costi in termini economici e di tempo” commenta Fabrizio Longoni, direttore generale del Centro di Coordinamento RAEE, secondo cui “la nuova norma rappresenta pertanto un’ottima opportunità per facilitare la raccolta dei RAEE e avvicinare con maggiore celerità l’Italia agli obiettivi previsti dall’Unione europea”. Obiettivi ai quali restiamo lontani (nel 2023 eravamo al 33% di raccolta a fronte di un target del 65%) motivo per cui l’Ue ha aperto a nostro carico una procedura d’infrazione.
Da qui le misure di semplificazione burocratica pensate per rilanciare la raccolta, a partire dall’abolizione dell’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per gli operatori della distribuzione e per i soggetti terzi da questi incaricati della gestione dei RAEE. Vincolo che, come chiarito dal direttore generale Longoni in un’intervista con Ricicla.tv, viene sostituito nei fatti dall’obbligo di iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE. “Se quest’obbligo non viene rispettato – spiega la nota del CdC RAEE – il retailer che dovesse effettuare il deposito preliminare alla raccolta non potrà avvalersi delle modalità semplificate. L’obbligo di iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE si applica anche ai centri di assistenza tecnica e agli installatori”. Una misura che punta a rafforzare la tracciabilità dei raee ritirati in ‘1 contro 1’ e ‘1 contro 0’, e che una volta a regime coinvolgerà, secondo stime del CdC RAEE, circa 250 mila operatori. “Va precisato – chiarisce Longoni – che il legislatore ha l’esplicito intento di mantenere e di incrementare i requisiti di tracciabilità dei flussi dei RAEE gestiti dalla distribuzione, pertanto qualora i retailer non osservassero le nuove indicazioni in modo corretto e puntuale incorrerebbero in violazioni gravi che comportano sanzioni”.
Una seconda semplificazione, chiarisce il CdC, riguarda la comunicazione annuale al Centro di Coordinamento dei quantitativi di RAEE gestiti dalla distribuzione. In base alle nuove indicazioni, l’obbligo di comunicazione annuale dei dati viene meno nel momento in cui un rivenditore iscritto al Centro di Coordinamento ricorre al servizio di ritiro gratuito dei rifiuti tecnologici direttamente tramite il Centro di Coordinamento stesso. Laddove invece il retailer non si avvalesse di questo servizio, il vincolo di comunicazione annuale dei dati rimane. La semplificazione si estende anche alla documentazione che deve essere utilizzata per trasportare i RAEE: la triplice copia dei moduli di trasporto conformi previsti dai decreti ministeriali del 2010 e 2016 viene abolita e sostituita da un unico documento di trasporto, autoprodotto, che attesta il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione. Il CdC RAEE ha già reso disponibile sul proprio portale un fac-simile scaricabile e stampabile. Le nuove indicazioni ribadiscono, infine, l’obbligo per gli operatori della distribuzione di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con “modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet”.