Agevolazioni fiscali in arrivo per le imprese che effettueranno o hanno effettuato operazioni di bonifica da amianto nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016. È stato infatti attivato il dispositivo per l’attribuzione di un credito d’imposta del 50% per «gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro«. Lo prevede il decreto del Ministero dell’Ambiente pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale ed attuativo delle misure contenute nella legge 221 del 2015, la cosiddetta “legge Green Economy“, approvata a dicembre 2015 dalla Camera dopo un lungo e travagliato iter parlamentare.
«Il credito d’imposta – si legge nel decreto – spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari a 20mila euro. L’ammontare totale dei costi eleggibili è, in ogni caso, limitato all’importo di 400mila euro per ciascuna impresa». Sono inoltre ammesse le spese di consulenze professionali e perizie tecniche «nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10mila euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato». Per chiedere il riconoscimento del credito d’imposta, dal prossimo 16 novembre fino al 31 marzo 2017 le imprese dovranno presentare apposita domanda al Ministero dell’Ambiente in forma esclusivamente telematica accedendo al servizio dedicato che sarà reso disponibile sulla piattaforma www.minambiente.it.
Nella domanda, oltre ad indicare il costo complessivo degli interventi, l’ammontare delle singole spese eleggibili e l’ammontare del credito d’imposta richiesto, l’impresa dovrà riportare: «il piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all’ASL competente; la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al piano di lavori già approvato comprensiva della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta da ASL; l’attestazione dell’effettività delle spese sostenute; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall’art. 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013».
Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande, il Ministero dell’Ambiente provvederà a comunica all’impresa il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante ed utilizzabile esclusivamente in compensazione. «Il credito d’imposta – chiarisce il decreto – è ripartito nonchè utilizzato in tre quote annuali» la prima delle quali «è utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio 2017». Stando all’articolo 56 della legge «il credito è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».