Nuove semplificazioni per accelerare le attività di rimozione delle macerie dai luoghi colpiti dal terribile sisma dello scorso 24 agosto. Sono quelle contenute in un’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, la 391, siglata dal capo dipartimento della Protezione Civile e pubblicata lo scorso 3 settembre in Gazzetta Ufficiale. Stando all’art. 3 del dispositivo, «i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, che saranno individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive».
Insomma, nelle situazioni a maggiore criticità la raccolta e il trasporto delle macerie potrà avvenire in parziale deroga alla disciplina sui rifiuti. In particolare, il trasporto dei materiali ai siti di deposito temporaneo o ai centri comunali di raccolta dovrà essere «operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati». Tali soggetti, chiarisce l’ordinanza, «sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive». I luoghi di deposito temporaneo individuati dai soggetti pubblici, chiarisce il dispositivo, «sono all’uopo autorizzati sino al termine di sei mesi» e, qualora necessario, vi si potranno allestire «impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento».
Sono tuttavia esclusi dalle deroghe introdotte con l’ordinanza i rifiuti «costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili, che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1994». Un rischio, quello della presenza di asbesto tra i detriti, che nei giorni scorsi era stato denunciato ai microfoni di Ricicla.tv dal presidente dell’Osservatorio nazionale amianto Ezio Bonanni, che ha chiesto a gran voce l’adozione urgente di misure a tutela della salute di quanti sono impegnati nella delicata opera di rimozione delle macerie dai luoghi devastati dal sisma dello scorso agosto.