Contenuto a cura di Regione Piemonte
Un “Testo unico sui rifiuti” regionale per creare un nuovo sistema di governo degli impianti di smaltimento e della raccolta: lo ha varato la Giunta piemontese lunedì 18 luglio. Il disegno di legge passerà ora al vaglio della Commissione Ambiente e del consesso di Palazzo Lascaris per poter essere approvato. Nel recepire la legge Delrio, che ha eliminato le Province e definito i nuovi ruoli di Comuni, Città metropolitana e Aree vaste, il ddl si ispira ai principi del Piano regionale dei rifiuti, approvato lo scorso aprile dal Consiglio regionale. Gli obiettivi da raggiungere riguardano la raccolta differenziata, il recupero di materiali e lo smaltimento “intelligente” dei rifiuti residui. E’ prevista una semplificazione integrale della legislazione in materia, con la revisione contemporanea delle leggi regionali 24/02 e 7/12, oltre a rivedere la norma regionale sul tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, la cosiddetta “ecotassa”.
Il documento approvato comprende, in un unico testo normativo, la disciplina di alcune materie attualmente divise in diverse leggi, come quella relativa al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e quella sulla governance del servizio di gestione integrata. «Un passaggio importante in continuità con quanto deciso dal Consiglio regionale attraverso l’approvazione del Piano rifiuti e alla luce della legge regionale 23/2015 sulla riorganizzazione delle funzioni amministrative conferite alle Province. L’obiettivo è costruire una governance uniforme su tutto il territorio piemontese, che si ispiri ai principi del Piano, nell’ottica della riduzione della produzione di rifiuti e dell’incentivo alla raccolta differenziata. Nella nuova organizzazione l’impiantistica sarà gestita in un unico ambito regionale, mentre ai singoli territori spetteranno le funzioni della raccolta, del trasporto e della differenziazione del rifiuto» commenta l’assessore regionale all’Ambiente, Alberto Valmaggia.
Con il ddl si stabiliscono: gli strumenti di pianificazione regionale; l’organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani; l’organizzazione della gestione dei rifiuti speciali; il tributo speciale per il deposito in discarica; il sistema sanzionatorio in materia di produzione e di tributo speciale per il deposito in discarica. La norma prevede che la gestione dei rifiuti sia effettuata nel rispetto dei principi di riduzione della produzione del rifiuto, di riuso e di minimizzazione del quantitativo non inviato al riciclaggio. Entro il 2018 la produzione annua pro capite di rifiuto indifferenziato a livello di area vasta dovrà essere non superiore ai 190 chilogrammi ad abitante, ed entro il 2020 non superiore ai 159. Dai primi dati rilevati dai consorzi rifiuti, la produzione pro capite di rifiuto urbano indifferenziato nel 2015 è stata di circa 201 kg/abitante. Per la sola città di Torino, in ragione della sua dimensione demografica e delle sue caratteristiche peculiari, le due scadenze slittano di due anni.
Il provvedimento, appena diventato legge, sarà vincolante per i Comuni, per gli enti di area vasta, per la conferenza d’ambito, e per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività relative ai rifiuti, secondo i principi e gli obiettivi già definiti dal Piano regionale rifiuti. Il documento realizza la suddivisione del territorio regionale per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in un ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione Piemonte, per le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti a tecnologia complessa; in ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e di ciascuna delle Province, per le funzioni inerenti la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, la raccolta differenziata e il trasporto. I soggetti preposti all’esercizio delle funzioni possono esercitare i poteri o singolarmente o in forma associata. Le funzioni di ambito regionale sono esercitate dagli enti di area vasta in forma associata obbligatoria attraverso una apposita conferenza d’ambito composta dal sindaco della Città metropolitana e dai presidenti delle province. Per le funzioni gestite singolarmente dagli enti di area vasta è garantita la partecipazione diretta dei Comuni. A tale riguardo la norma prevede una disciplina transitoria in base alla quale gli enti di area vasta dovranno stipulare la convenzione istitutiva della conferenza d’ambito.
Il ddl prevede la minimizzazione del ricorso alla discarica, la promozione dello sviluppo della “green economy”, e la garanzia della sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti. La cosiddetta “ecotassa” subirà nel corso degli anni un significativo aumento, per rendere nel tempo meno conveniente lo smaltimento in discarica e rendere sostenibile economicamente il recupero dei materiali presenti nei rifiuti, come peraltro richiedono le regole europee. La norma provvede il progressivo aumento dell’ammontare del tributo a partire dal 2017 fino a giungere alla triplicazione degli attuali importi a decorrere dal primo gennaio 2024. Si coglie l’occasione per semplificare la normativa attraverso la riduzione a tre del numero delle casistiche per individuare l’entità del tributo: ammissibili in discarica per rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi, e per rifiuti pericolosi. Un apposito regolamento disciplinerà la dichiarazione annuale sui quantitativi prodotti nell’anno solare. Il gettito del tributo per l’anno 2015 ammonta a 5.378.000 euro e con l’approvazione del nuovo provvedimento è destinato a raddoppiare. Si creerà in questo modo possibilità di sostenere i territori virtuosi nei loro progetti di miglioramento della raccolta differenziata.
La norma regionale prevede infine che le funzioni di riscossione del tributo speciale siano svolte dalla Regione dal 1° gennaio 2018. Per l’anno 2017 tali funzioni continuano ad essere esercitate dalla Città metropolitana e dalle province alle quali è riconosciuto un contributo per l’attività svolta. Sono previste sanzioni relative alla produzione dei rifiuti, e quelle specifiche relative al tributo speciale. Viene introdotta la sanzione amministrativa in materia di produzione dei rifiuti, che si applica nel caso in cui non sia raggiunto, a livello di ambito di area vasta, l’obiettivo di produzione del quantitativo annuo pro capite. La sanzione è calcolata sulla base degli abitanti residenti e dei quantitativi raggruppati per determinate fasce.
La norma prevede espressamente che la Giunta regionale definisca le priorità di intervento e che gli stanziamenti di spesa debbano avvenire nei limiti delle somme effettivamente incassate. Sono istituiti 3 nuovi capitoli di spesa nell’ambito della Missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma “Rifiuti”. Per il raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti occorre provvedere alla realizzazione di interventi strutturali ma occorre anche finanziare sistemi di sviluppo gestionali. Si dispone quindi che i nuovi capitoli di spesa siano uno relativo alle spese correnti e gli altri due relativi a spese di investimento, di cui uno per finanziare il sistema pubblico delle amministrazioni locali preposte al governo del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e l’altro rivolto alle imprese a sostegno degli investimenti in materia di rifiuti.
Le misure sono interamente finanziate dai proventi derivanti dalle seguenti entrate: l’intero ammontare del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia; l’intero ammontare del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche e delle imprese; altre risorse appositamente destinate. Per quanto attiene ai proventi derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, si segnala che, diversamente da quanto avveniva in passato, per effetto delle modifiche introdotte dal Collegato ambientale alla legge 549/1995 (norma istitutiva dell’ “ecotassa”), dal 2016 la Regione introita l’intero ammontare del tributo, in quanto è stata abrogata la previsione che disponeva di assegnarne il 10% alle Province. La norma finanziaria stabilisce dunque che alla copertura di tale onere, stimato in 600mila euro, si provveda tramite l’ istituzione di un apposito capitolo nell’ambito delle previsioni di spesa corrente.