Speakers Circle
Parole in circolo
Anche in questo momento così difficile non bisogna perdere di vista gli obiettivi di riciclo che l’industria cartaria deve ottemperare
Massimo Medugno
L’industria cartaria ricicla e produce prodotti essenziali per i cittadini europei. Rappresenta una domanda stabile e continua (anzi crescente) nonostante la volatilità dei mercati ed e’ essenziale per l’economia circolare europea e italiana.
Questa è la prima considerazione da fare rispetto al messaggio lanciato dalla Confederazione europea dell’industria cartaria europea (CEPI), riguardante l’alto livello di resilienza dimostrato dal riciclo della carta in Europa.
Nel settore della carta il momento di volatilità delle materie prime seconde è conseguenza di fattori positivi quali sono gli aumenti dei consumi delle stesse (in Italia al 61% a livello di settore, + 4% rispetto al 2019, all’81% nell’imballaggio), una tenuta del settore dell’imballaggio (maggior utilizzatore a livello europeo e mondiale di fibre secondarie) e ad un processo di sostituzione degli imballaggi fossili con quelli rinnovabili .
Questi fattori positivi confliggono con quelli negativi, che sono legati alle difficoltà dei trasporti (la situazione del canale di Suez ha reso il contesto ancora più difficile), ai livelli delle raccolte differenziate a macchia di leopardo in Europa e nel mondo e ad un’esportazione che dev’essere assoggettata alle regole europee vigenti.
Proprio in questa fase è particolarmente importante che i cittadini continuino a conferire, che le raccolte differenziate mantengano i loro ritmi e che l’industria cartaria venga rifornita con regolarità, in modo da poter rispondere alle esigenze di produrre materiali da imballaggio per la movimentazione di merci essenziali.
E anche in questo momento così difficile non bisogna perdere di vista gli obiettivi di riciclo che l’industria cartaria deve ottemperare.
Infatti, secondo previsto dal nuovo art. 205 bis (Regole per il calcolo degli obiettivi) del TUA, è possibile computare i rifiuti esportati fuori dell’Unione per la preparazione, per il riutilizzo e il riciclaggio soltanto se gli obblighi di cui all’art. 188 bis sono soddisfatti, e se l’esportatore può provare che la spedizione dei rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti – al di fuori dell’Unione – ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell’Unione.
L’informazione sull’impianto di destinazione finale è indispensabile anche nel caso che i materiali vengano avviati a riciclaggio in un altro Stato membro dell’Unione, al fine di poter conteggiare quanto movimentato negli obiettivi del paese di raccolta.