L’AGCM torna a stigmatizzare l’interpretazione restrittiva della disciplina che regola la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, chiedendo un intervento “dirimente” da parte del legislatore. Ma le misure allo studio del governo nell’ambito della delega fiscale potrebbero andare nella direzione opposta a quella auspicata dall’antitrust
L’antitrust torna a bacchettare enti locali e aziende di gestione per l’interpretazione restrittiva della disciplina che regola la facoltà, per le utenze non domestiche, di affidare i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Nel parere reso in risposta a una segnalazione di UNIRIMA, l’associazione nazionale dei produttori di macero, e di quattro aziende venete associate, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha infatti valutato come anti concorrenziale la lettura data dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e dal gestore pubblico Veritas del regime tariffario introdotto dal decreto legislativo 116 del 2020, e successivamente corretto dalla legge concorrenza del 2021.
Secondo l’AGCM, infatti, l’indicazione dell’ente d’ambito, fatta propria dal gestore veneto, di garantire la totale esenzione dalla parte variabile della tariffa alle sole utenze non domestiche che conferiscono tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio, e di riconoscere riduzioni proporzionali alle quantità avviate al solo riciclo, “è idonea a privare di effettiva cogenza la facoltà, riconosciuta alle UND (utenze non domestiche, ndr), di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico”, assicurando per contro al gestore “un’ingiustificata estensione della propria privativa”. Per l’antitrust, che sul punto cita anche ARERA e una circolare di chiarimento del Ministero dell’Ambiente, le aziende hanno diritto a riduzioni proporzionali della tariffa per i propri rifiuti urbani conferiti “in tutto o in parte” al di fuori del servizio pubblico, a patto che dimostrino di averli avviati a recupero, e non al solo riciclo come invece sostengono Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e Veritas, sulla base di contratti di fornitura non inferiori a due anni.
“Accogliamo con grande soddisfazione il recentissimo parere dall’antitrust che ha rilevato l’erroneità e l’anti concorrenzialità delle procedure messe in atto dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e dalla società in house Veritas nell’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani per utenze non domestiche – ha commentato in una nota UNIRIMA – le utenze non domestiche, infatti, non possono e non devono trovarsi costrette a effettuare il conferimento dei rifiuti presso il servizio pubblico, in presenza di un mercato e operatori privati potenzialmente più efficienti per il trattamento”.
Nella risposta alla segnalazione di UNIRIMA l’AGCM torna quindi a sollecitare “un auspicabile intervento dirimente da parte del legislatore” sul tema della TARI per le utenze non domestiche, dopo averlo fatto già a giugno nelle segnalazioni al governo per la nuova legge annuale sulla concorrenza. In quell’occasione l’antitrust aveva chiesto di modificare il testo unico ambientale nella parte che riguarda la disciplina tariffaria – l’articolo 238 – e in particolare la fuoriuscita dal servizio pubblico – il comma 10 – rendendo esplicita la possibilità per le utenze non domestiche di conferire “in tutto o in parte” i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e chiarendo che le riduzioni tariffarie devono essere commisurate sia alle quantità avviate a riciclo che a quelle avviate a recupero. Nella proposta di legge sulla concorrenza allo studio del senato, tuttavia, il governo ha scelto di non concedere spazio né all’una né all’altra segnalazione. Non solo, ma le nuove misure allo studio di Palazzo Chigi nell’ambito della delega fiscale rischiano di rendere il quadro addirittura più complicato.
Stando alle bozze del decreto legislativo sui tributi locali circolate negli ultimi giorni, infatti, l’esecutivo punterebbe a una razionalizzazione della disciplina tariffaria in materia di rifiuti, prevedendo di sganciarla dall’articolo 238 del TUA – che è ancora riferito alla vecchia TIA e che verrebbe abrogato – e di raccordarla all’articolo 1 della legge 147 del 2013, che ha introdotto la disciplina della TARI. L’intervento. necessario a ricomporre un disallineamento che negli ultimi anni ha generato non poca incertezza, cadrebbe però al tempo stesso come una scure sulla disciplina per la fuoriuscita dal servizio pubblico prevista dal comma 10 dell’articolo 238 del TUA. Da un lato facendo venire meno il vincolo, per le utenze non domestiche, di servirsi del mercato per almeno due anni, e dall’altro però, come notato sulle pagine de Il Sole 24 Ore di ieri da Pasquale Mirto, tornando a conferire alle stesse la sola possibilità, già prevista dalla disciplina sulla TARI, di chiedere riduzioni in proporzione alle quantità di rifiuti urbani avviate esclusivamente a riciclo, e non a recupero. Un ridimensionamento dell’attuale regime, nella direzione opposta rispetto a quella indicata – e auspicata – dall’antitrust.