Nel dicembre 2015 l’entrata in vigore del “collegato ambientale” li aveva messi fuori legge. Lo scorso agosto la legge sulla concorrenza aveva aperto uno spiraglio di speranza per quanti desiderassero mettersi in regola. Ora, sei mesi dopo quella data, per i raccoglitori ambulanti di rottami metallici l’attesa potrebbe essere finalmente finita. Ha infatti superato il vaglio della Corte dei Conti ed è in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Ambiente – che Ricicla.tv ha potuto visionare in esclusiva – che istituirà “modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi”.
Nello specifico, il decreto introduce un nuovo modello e modalità semplificate di compilazione del formulario di identificazione rifiuti “nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell’ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo”, e modalità semplificate di tenuta dei registri di carico e scarico. Al decreto è allegato un apposito formulario di identificazione “semplificato” che dovrà accompagnare la raccolta effettuata presso più produttori o detentori e sul quale andranno annotati in ordine cronologico i dati relativi ai diversi prelievi: nominativo, codice fiscale, indirizzo del produttore o detentore, data e firma, ma anche informazioni su caratteristiche e quantità del rifiuto trasportato.
La vera semplificazione riguarderà però l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, che potrà essere sostituito dalla conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti.L’attività di raccolta, specifica il decreto, dovrà “in ogni caso concludersi nell’ambito della giornata in cui ha avuto inizio”. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’Albo nazionale gestori ambientali dovrà disciplinare le “modalità semplificate d’iscrizione” per la raccolta e trasporto dei rifiuti metallici, previste dalla stessa legge sulla concorrenza all’art. 1 comma 124.