Dagli stoccaggi alle terre da scavo: cosa dicono le linee guida sull’estinzione delle contravvenzioni ambientali

di Luigi Palumbo 04/10/2024

Le nuove linee guida SNPA sull’estinzione delle contravvenzioni ambientali ampliano il set di prescrizioni tipo da impartire per agevolare il superamento delle difformità, con un focus sulla gestione delle terre e rocce da scavo e indicazioni più articolate per gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. A partire dai casi di non conformità delle aree di stoccaggio. “Un tema non banale”, spiega a Ricicla.tv il curatore del rapporto Andrea Poggi


Agevolare l’estinzione delle contravvenzioni ambientali definendo modalità operative condivise e prescrizioni chiare e dettagliate per tutti i soggetti coinvolti. Questo l’obiettivo delle nuove linee guida adottate dal Sistema Nazionale di Protezione Ambientale per dare corso alla procedura introdotta con la legge ‘ecoreati’, la legge 68 del 2015, per semplificare la risoluzione delle controversie nei casi di condotte illecite che non abbiano però “cagionato danno o pericolo concreto di danno” alle risorse ambientali, paesaggistiche o urbanistiche. E che in alcuni casi possono essere frutto della natura complessa o contraddittoria della normativa, più che della volontà dell’impresa di sottrarsi dolosamente agli obblighi di legge. Un aggiornamento, rispetto alla prima versione data 2022, resosi necessario alla luce “di alcune novità normative importanti – spiega Andrea Poggi di Arpat, curatore del dossier – come la legge Cartabia, che ha modificato il procedimento penale impattando anche sulle procedure estintive. In più sono state finalmente definite norme chiare sul pagamento delle sanzioni, che precedentemente venivano introitate in attesa di sapere che fine dovessero fare”. E che dal 2022 devono invece essere versate sul bilancio dello Stato. “Ora il procedimento è abbastanza robusto e definito – dice – anche se resta da chiarire il nodo dell’evidenza dell’avvenuto pagamento, fondamentale per comunicare l’esito dell’operazione ai magistrati inquirenti. Abbiamo aperto interlocuzioni con la Banca d’Italia e con la Ragioneria dello Stato per risolvere anche quest’ultima problematica”.

Ma l’aggiornamento delle linee guida, spiega Poggi, è servito soprattutto a “migliorare l’allegato sulle prescrizioni tipo”, ovvero il set di obblighi da impartire ai contravventori per consentire loro di estinguere i reati accertati. Dal mancato rispetto della tenuta del deposito temporaneo alla gestione delle terre e rocce da scavo in difformità alla disciplina di riferimento. Che nella sua versione attuale, il dpr 120 del 2017, presenta non poche complessità applicative e interpretative, soprattutto rispetto alle modalità di qualificazione come sottoprodotti e di utilizzo nel cantiere. Cosa che espone le imprese al rischio di sanzioni anche a fronte di condotte adottate in buona fede. E così, nell’attesa dell’annunciata revisione“è in arrivo”, è tornata a garantire qualche giorno fa la vice ministro dell’Ambiente Vannia Gava – la versione aggiornata delle linee guida si è dotata di uno specifico set di prescrizioni in materia. “La situazione è piuttosto complicata – chiarisce Poggi – le linee guida forniscono indicazioni per una discreta varietà di problemi come l’annoso problema del mancato invio della DAU (dichiarazione di avvenuto utilizzo, ndr) che per il dettato del dpr 120 riconduce a rifiuti tutte le terre già lavorate, quindi una questione formale, ma vengono affrontati anche casi di difformità sostanziale, come terre che non siano state correttamente analizzate o che siano state utilizzate in quantitativi eccedenti o oltre i termini della comunicazione iniziale”.

Sempre in materia di prescrizioni tipo sono ben sette i capitoli dedicati alla gestione dei rifiuti, “articolati – spiega Poggi – a loro volta in tutta una serie di casistiche: come nella precedente versione abbiamo quelle relative all’abbandono di rifiuti, ma arricchite anche da casi di abbandono da parte dei privati, che è diventato reato penale in alcune circostanze – spiega – mentre abbiamo inserito nuove prescrizioni tipo legate alla violazione delle condizioni delle autorizzazioni a recupero e smaltimento, sia ordinarie che semplificare. Le linee guida riportano una serie di casistiche nelle quali viene analizzata nel dettaglio la possibilità di correggere tramite prescrizioni alcune situazioni di difformità come trattamenti e quantitativi non previsti, o l’eccessivo deposito di rifiuti rispetto ai limiti autorizzati”.

Una criticità, quella degli stoccaggi sopra il limite consentito, che emerge in maniera plastica dalla prima relazione sui controlli negli impianti effettuati da SNPA nel triennio tra 2019 e 2022, stando alla quale delle circa 500 irregolarità di rilievo penale riscontrate in 1.104 sopralluoghi, la maggior parte riguardava proprio la gestione non conforme dei rifiuti nelle aree di stoccaggio. “Il tema non è banale”, riconosce Poggi. Perché se da un lato non mancano i casi in cui il superamento delle quantità o dei tempi autorizzati per lo stoccaggio possa essere ricondotto a rallentamenti e strozzature nel mercato nazionale dei rifiuti e dei materiali riciclati, dall’altro lato “alcune condotte nascondono l’intento di realizzare un vero e proprio abbandono di rifiuti o una discarica abusiva. L’eccesso di stoccaggio, in quel caso, è il segno evidente della non volontà di recuperare i rifiuti ma solo di collocarli da qualche parte a basso prezzo. Serve molta attenzione nella qualificazione del reato”. Un cruscotto di strumenti prezioso per gli operatori del SNPA, quello delle prescrizioni tipo, ma da utilizzare con ponderatezza, chiarisce quindi Poggi. “Bisogna concepire la prescrizione in maniera appropriata, non come adeguamento meramente formale ma anche come misura per contenere gli effetti ambientali del reato – avverte – se si procede con un approccio meramente formale si rischia di provocare più danni di quelli che si punta a correggere. Serve attenzione, soprattutto nel caso in cui gli aspetti formali presentino un discreto livello di complessità“.

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