Tariffe rifiuti, ARERA dovrà prevedere un meccanismo di adeguamento all’inflazione

di Redazione Ricicla.tv 28/06/2024

Assoambiente vince al TAR Lombardia contro ARERA sul riconoscimento automatico dell’inflazione per il comparto rifiuti. Il metodo tariffario rifiuti di ARERA dovrà, qualora la sentenza diventasse definitiva, prevedere il riconoscimento automatico di un conguaglio positivo nel piano economico finanziario


Nuova tegola sul metodo tariffario rifiuti di ARERA. Colpa della mancata previsione di un meccanismo di conguaglio automatico dell’inflazione nel calcolo delle tariffe. Intervento che oggi è affidato alla discrezionalità degli enti territorialmente competenti, e che invece il regolatore avrebbe dovuto integrare in maniera strutturale nel suo MTR. Che per questo dovrà essere rivisto, stando a una sentenza del TAR Lombardia che, a seguito di diverse segnalazioni e a valla del ricorso presentato da Assoambiente, ha stabilito l’annullamento della deliberazione ARERA n.389/2023 e della determina n. 1/2023 nella parte relativa all’assenza di un meccanismo di conguaglio.

“Con la sentenza, che auspichiamo diventi presto definitiva – dichiara il presidente Chicco Testa – si dà atto di un principio da sempre ribadito da Assoambiente: la predisposizione del PEF pluriennale non può derogare ai principi cardine della regolazione relativi all’utilizzo di fonti contabili certe e all’adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse, applicando indici inflazionistici determinati monitorando l’effettiva dinamica di prezzi”. Prezzi che, chiarisce Assoambiente, dal 2022 hanno risentito fortemente dell’aumento dell’inflazione, richiedendo “l’integrazione nel metodo tariffario rifiuti di meccanismi/fattori correttivi non ordinari, proporzionati e coerenti rispetto alla straordinarietà del contesto in cui si sono trovati ad operare i gestori”.

Sebbene nel novembre del 2023 l’authority avesse riconosciuto la possibilità di riconoscere un conguaglio positivo riconducibile al tasso di inflazione effettivo per il 2023, tale possibilità era rimessa a valutazioni di opportunità degli enti territorialmente competenti tenuti a validare i PEF. Previsione che, chiarisce Assoambiente, aveva determinato “forte incertezza” oltre ad essere “non coerente con i principi della regolazione” riguardo al eiconoscimento dei costi efficienti sostenuti dai gestori. “La componente di conguaglio, non più a discrezione degli Enti, ma automaticamente riconosciuta – aggiunge Testa – rappresenta un passaggio importante per la stabilità delle gestioni e la corretta copertura dei costi di esercizio e di investimento”.

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