Il Consiglio di Stato mette la parola fine alla lunga querelle sulla definizione di criteri “end of waste” per la cessazione della qualifica di rifiuto. È stata pubblicata ieri, 28 febbraio, la sentenza n. 1129/2018 con la quale i giudici della IV sezione hanno stabilito che spetta allo Stato e non alle Regioni il potere di individuare, sulla base di analisi caso per caso e ad integrazione di quanto già previsto dalle direttive comunitarie, le ulteriori tipologie di materiale da non considerare più come rifiuti ma come “materia prima secondaria” a valle delle operazioni di riciclo.
Un provvedimento che potrebbe avere ricadute pesanti sul mondo della green economy. «La competenza esclusiva dello Stato di decidere caso per caso, con notifica della decisione assunta alla Commissione Europea – spiega Tiziana Cefis, consulente ambientale, tra i maggiori esperti in materia a livello nazionale – comporta tempi biblici incompatibili con le esigenze degli imprenditori». Il rischio, infatti, è che si paralizzi il rilascio delle autorizzazioni per il riciclo di tutte le categorie di rifiuto che non siano già contemplate da criteri “end of waste” nazionali o comunitari (ovvero rottami, vetro, rame e combustibili solidi da rifiuto) o contenute nel decreto del Ministero dell’Ambiente del 5 febbraio 1998, che stabilisce i parametri guida di circa 200 procedure di recupero per altrettante tipologie di rifiuti. Si tratta in realtà di procedure “agevolate”, nate per permettere alle imprese, in particolare condizioni, di riutilizzare i propri scarti di produzione, ma l’elenco viene utilizzato ormai da venti anni da province e regioni come testo di riferimento anche per valutare le richieste di autorizzazione per gli impianti di riciclo.
Così succede che se un progetto per un impianto di riciclo prevede la trasformazione di una tipologia di rifiuto non contemplata dall’elenco del ’98, in assenza di un apposito criterio “eow” la procedura autorizzativa nella maggior parte dei casi si arena. E se si considera il fatto che negli ultimi venti anni l’elenco non è mai stato aggiornato tenendo conto dell’evolversi delle tecnologie per il riciclo e dei nuovi studi sulle proprietà dei materiali, si fa presto a capire come queste impasse finiscano quasi sempre per penalizzare i progetti di riciclo più ambiziosi e innovativi. Uno stato di cose sul quale la sentenza del Consiglio di Stato potrebbe calare come una autentica pietra tombale. Il tutto proprio mentre l’Europa si prepara ad adottare il nuovo, ambizioso pacchetto di misure sull’Economia Circolare che chiederà agli Stati membri di spingere sempre di più su riuso e riciclo. «Non si può che constatare – prosegue Cefis – la debolezza di un sistema che a parole declama l’importanza dell’end of waste come strumento necessario e imprescindibile dell’economia circolare, ma nei fatti non consente alle imprese del settore del recupero di investire in innovazione con la certezza di poter vedere autorizzato un ciclo di recupero tecnologicamente avanzato».
La vicenda che sta dietro la sentenza del Consiglio di Stato è emblematica. Il provvedimento infatti è giunto al termine di un procedimento partito nel 2016, con un ricorso presentato dal consorzio Contarina contro la Regione Veneto, che nell’agosto di quell’anno aveva negato l’autorizzazione al riciclo all’impianto sperimentale di recupero materia dai prodotti assorbenti costruito dal consorzio in partnership con Fater a Lovadina di Spresiano, in provincia di Treviso. Un impianto tuttora unico al mondo nel suo genere, capace di recuperare da una tonnellata di prodotti assorbenti usati ben 150kg di cellulosa, 75kg di plastica e 75kg di polimero super assorbente. Secondo la Regione, però, dal momento che non esiste ancora uno specifico criterio “end of waste” sui prodotti assorbenti, il processo di riciclo di Contarina non avrebbe potuto essere valutato né tanto meno autorizzato.
Non secondo i giudici del Tar Veneto, che nel dicembre 2016 avevano dato ragione a Contarina, annullando la delibera di giunta regionale con la quale era stata negata l’autorizzazione all’impianto. Il provvedimento di primo grado, però, è stato ribaltato dal Consiglio di Stato, che nella sentenza pubblicata ieri sconfessa anche il Ministero dell’Ambiente. Con una circolare datata luglio 2016 e firmata dal direttore generale Mariano Grillo, il ministero aveva infatti comunicato come «in via residuale, le Regioni – o gli enti da queste individuati – possono, in sede di rilascio dell’autorizzazione prevista agli articoli 208, 209 e 211, e quindi anche in regime di autorizzazione integrata ambientale (Aia), definire criteri end of waste previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate al comma I dell’articolo 184-ter, rispetto a rifiuti che non sono stati oggetto di regolamentazione dei succitati regolamenti comunitari o decreti ministeriali».
Il Consiglio di Stato ha invece osservato, alle luce dell’art. 6 della direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE riguardante la “cessazione della qualifica di rifiuto” che la disciplina della cessazione della qualifica di “rifiuto” è riservata alla normativa comunitaria e che quest’ultima ha previsto che sia comunque possibile per gli Stati membri valutare altri casi di possibile cessazione. Tale prerogativa, si precisa nelle motivazioni della sentenza. compete tuttavia allo Stato e precisamente al Ministero dell’Ambiente, che deve provvedere con propri regolamenti.
In materia di cessazione della qualifica di rifiuto, insomma, saranno solo l’Ue e il Ministero dell’Ambiente a potersi pronunciare. Proprio sui prodotti assorbenti è attualmente all’esame di Bruxelles un decreto “end of waste” messo a punto nei mesi scorsi dal Ministero di concerto con i tecnici dell’Ispra. Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, solo con la sua pubblicazione l’impianto di Contarina potrà essere valutato e, infine, autorizzato. Curiosamente, solo qualche giorno fa proprio la Regione Veneto aveva approvato i primi indirizzi operativi per la definizione “caso per caso” di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. Un documento che avrebbe potuto fare da guida per tutte le altre Regioni dello Stivale e che adesso, invece, è solo carta straccia. «All’indomani della pubblicazione della Delibera della Regione Veneto – conclude Tiziana Cefis – la sentenza del Consiglio di Stato, benché da un punto di vista strettamente giuridico sia ineccepibile, rappresenta sicuramente un ostacolo al decollo dell’economia circolare, impedendo di fatto ad imprenditori coraggiosi di perfezionare cicli di recupero innovativi al fine di ottenere materiali che hanno perso la qualifica di rifiuti».