Gli stati membri dell’Unione Europea possono definire gli impianti di incenerimento dei rifiuti come prioritari, ma non esentarli dalla valutazione ambientale strategica (Vas) prevista dalle norme. Questo è quanto ha stabilito la Corte europea di giustizia intervenendo sul ricorso presentato da alcune organizzazioni ambientaliste contro il decreto “sblocca-Italia” del 2014 e delle sue norme esecutive del 2016. Il diritto dell’Unione europea, ricorda la Corte, non impedisce di qualificare gli impianti in questione come “insediamenti strategici di preminente interesse nazionale”, ma devono essere soggetti ad una procedura di valutazione ambientale.
La sentenza della Corte di Giustizia Europea boccia il comma 1 dell’articolo 35 del decreto Sblocca Italian a causa della mancanza di Vas, cioè valutazione ambientale strategica.
Art. 35
Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacita’ complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l’indicazione espressa della capacita’ di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalita’ di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti cosi’ individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell’autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.
La Corte era stata interpellata dal Tar Lazio, dove è stato discusso il ricorso del Movimento Rifiuti Zero per l’abolizione dell’articolo 35 della Sblocca Italia del 2015, che consente la circolazione nel Paese del rifiuto indifferenziato per incenerirlo, e del conseguente decreto attuativo della presidenza del Consiglio che aveva stabilito nel 2016 dove andavano costruiti i nuovi inceneritori per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale.
Il tribunale amministrativo del Lazio lo scorso 24 aprile, nello stabilire la sospensiva del dpcm del 2016, aveva sottoposto due quesiti alla Corte di Strasburgo: il primo è relativo al fatto che la normativa italiana ritenga “di preminente interesse nazionale” la termovalorizzazione senza riconoscere un ruolo simile “agli impianti volti al trattamento dei rifiuti a fini di riciclo e riuso; il secondo riguarda invece la mancata sottoposizione alla procedura dei valutazione ambientale strategica del dpcm che stabilisce la costruzione di 8 nuovi inceneritori.