Sottoprodotti: quando il residuo di produzione non è un rifiuto

di Redazione Ricicla.tv 16/02/2017

«Favorire ed agevolare l’utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri». Questo l’obiettivo del decreto del Ministero dell’Ambiente, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e recante criteri indicativi per «agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti». Il regolamento, che entrerà in vigore il 2 marzo prossimo, definisce alcune modalità con le quali il detentore del residuo di produzione può dimostrare che siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano tuttavia ferme le disposizioni speciali adottate per la gestione di specifiche tipologie e categorie di residui, tra cui le norme in materia di gestione delle terre e rocce da scavo. Esclusi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina i prodotti, i residui di consumo, nonchè le sostanze e i materiali esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Secondo quanto si legge nel decreto, i residui di produzione «sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi». Perchè un residuo di produzione possa godere dello status di sottoprodotto, chiarisce il decreto, è necessario che soddisfi tutte le seguenti condizioni: «a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana».Il decreto elenca inoltre gli adempimenti obbligatori per produttori, detentori, utilizzatori ed eventuali intermediari di sottoprodotti, tra i quali l’obbligo di iscrizione, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti.

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